Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10773 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/06/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 05/06/2020), n.10773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19950-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE),

presso lo studio dell’Avvocato ROSSANA CLAVELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI CURTO;

– ricorrente –

contro

D.N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLA LUIGINA PECCARISI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO GIANCARLO SANASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 517/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/02/2017 R.G.N. 455/2015.

Fatto

RILEVATO

che la Corte territoriale di Lecce, con sentenza depositata in data 16.2.2017, ha rigettato l’appello interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di D.N.S., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 1088/2015, resa il 18.3.2015, con la quale è stata accolta la domanda del dipendente diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, irrogata dalla società datrice con nota del 23.12.2011, con la condanna di quest’ultima alla restituzione di quanto trattenuto ed alle spese del giudizio;

che la Corte di Appello, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che, “come correttamente rilevato dal primo giudice, il riferimento temporale alle presunte omissioni del dipendente è del tutto assente e ciò, all’evidenza, viola il principio di specificità della contestazione dell’addebito; tale requisito non è integrato dalla certezza dei fatti addebitati ma dalla idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge, ovvero a consentire al lavoratore una puntuale difesa, e a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente, in modo che non risulti incertezza circa l’ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi”;

che per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A., articolando un motivo contenente più censure, cui D.N.S. resiste con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse del lavoratore, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di rito;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione ed errata applicazione di norme di legge, con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 2104 c.c., nonchè agli artt. 52 e segg. CCNL 2011 Poste Italiane”, nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “difetto, illogicità, travisamento ed incongruità della motivazione e conseguente erronea valutazione dei fatti”, e si lamenta che i giudici di seconda istanza sarebbero pervenuti alla decisione impugnata “basandosi unicamente sulla circostanza della mancata individuazione nel provvedimento disciplinare degli aspetti temporali e materiali dei fatti in questione e quindi sulla ritenuta genericità degli addebiti mossi nei confronti del D.N.”, senza “motivare in alcun modo la decisione specialmente con riferimento all’obbligo di diligenza sancito all’art. 2104 c.c., quale elemento essenziale della prestazione lavorativa” e, soprattutto, senza considerare che “il D.N. ha indubbiamente violato gli obblighi e i doveri che gravano sul prestatore di lavoro, contravvenendo alla previsione di cui all’art. 2104 c.c., come richiamato dall’art. 52 del CCNL dell’1.4.2011, arrecando un pregiudizio di carattere patrimoniale al proprio datore di lavoro, oltrechè di immagine per i disservizi causati”; che il motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili; innanzitutto, infatti, la parte ricorrente non ha indicato analiticamente sotto quale profilo, le disposizioni indicate peraltro in modo generico (si fa infatti riferimento alla “violazione ed errata applicazione di norme di legge, con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 2104 c.c., nonchè agli artt. 52 e segg. CCNL 2011 Poste Italiane”) – sarebbero state violate, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); inoltre, per quanto, più in particolare, attiene alle dedotte, generiche, violazioni attinenti al citato CCNL del 2011, va rilevato che lo stesso non è stato prodotto (e neppure indicato tra i documenti offerti in comunicazione nel ricorso per cassazione), nè trascritto, in violazione del principio (v. combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c.), più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare la veridicità delle doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, che si risolvono, quindi, in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che, inoltre, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, in data 16.2.2017, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare”, in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata (v., in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);

che, infine – e per ciò che attiene alla seconda censura -, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, “in caso di doppia conforme, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili” (così testualmente – e tra le molte -, Cass., Sez. VI, n. 26097/2014); che, pertanto, in tali ipotesi, “il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui dell’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)”; e tale disposizione, inserita dalla D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo stato introdotto il gravame con atto depositato in data 21.4.2015;

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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