Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10772 del 16/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10772
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17833-2009 proposto da:
F.G. e per essa deceduta gli eredi F.M.,
+ ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato PICCIAREDDA
FRANCO, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del direttore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 44/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di ROMA del 13/03/08, depositata il 27/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
udito l’Avvocato Piccaredda Franco, difensore dei ricorrenti che
insiste per l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ZENO IMMACOLATA nulla
osserva.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che la CTR del Lazio ha, accogliendo l’appello dello Ufficio, riformato la sentenza della CTP di Roma (così correggendosi gli errori materiali di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.) che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione per la successione di C.V.A.; che hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, i contribuenti deducendo violazione di legge e vizio motivazionale;
che l’Agenzia ha resistito con controricorso; che la questione oggetto del contendere e cioè se, ai fini della esclusione degli immobili di interesse storico dall’attivo ereditario, per quanto concerne la imposta di successione, sia necessaria anche l’attestazione dei competenti Uffici dell’avvenuto adempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione, come assume l’Ufficio, ovvero se tale circostanza operi, esclusivamente, ai fini di una eventuale decadenza del beneficio, come assumono i contribuenti, non appare, allo stato della giurisprudenza di questa Corte, tale da consentire un giudizio di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso; che, pertanto, la causa non può essere trattata in camera di consiglio a norma dell’art. 375 c.p.c. e deve essere rimessa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011