Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10772 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/06/2020, (ud. 20/06/2019, dep. 05/06/2020), n.10772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12538/2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

378, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA, 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO FIGUS, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2904/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/05/2014 R.G.N. 7995/2008.

Fatto

RILEVATO

che B.M. conveniva in giudizio M.C. e la S.r.l. Publishing Customs chiedendo che, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 9.3.2000 al 14.10.2000, con orario dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato, alle dipendenze del M., quest’ultimo venisse condannato al pagamento di Euro 78.018,56 a titolo di differenze retributive; ed inoltre, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 5.6.1992 al licenziamento del 2000, alle dipendenze della predetta società, la stessa fosse condannata al pagamento di Euro 52.239,09 per differenze retributive, in applicazione del CCNL per il Settore Grafica Editoriale;

che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12978/2008, in parziale accoglimento delle domande, condannava il M. al pagamento della somma di Euro 3.636,65 per le differenze retributive relative al periodo dal marzo 1990 al 5.6.1992, oltre accessori di legge; ed altresì, entrambi i convenuti, in solido, al pagamento di Euro 24.141,93 per le differenze retributive inerenti al periodo dal 6.6.1992 al 14.10.2000, oltre accessori, ed al versamento all’INPS i contributi non prescritti;

che, avverso tale pronunzia, M.C. e la Publishing Customs S.r.l. proponevano appello, nei confronti della B.; che la Corte territoriale di Roma, con sentenza pubblicata in data 6.5.2014, respingeva l’appello interposto dalla società e, in parziale riforma della sentenza gravata, condannava il M. a versare, in favore della lavoratrice, la minor somma di Euro 24.141,93, oltre accessori, come per legge;

che la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha affermato che, “quanto agli aspetti relativi al quantum dovuto e considerando che i profili di erroneità della perizia disposta in primo grado sono stati sopra superati, la stessa limitatamente al secondo periodo lavorativo può essere posta a base della decisione, in quanto non oggetto di altra residua contestazione…. Di conseguenza l’importo dovuto da M.C. è ridotto perchè non è più dovuta alcuna differenza retributiva per il primo periodo lavorativo fino al 1992”; ed inoltre che “con l’ultimo motivo di appello gli appellanti insistono nell’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del M., affermando che egli era stato solo referente…. In quanto Direttore Editoriale e socio al 50% della S.r.l. e solo in virtù di tale ruolo aveva dato direttive alla B.. Questo motivo è inammissibile perchè gli appellanti si limitano a ripetere le difese del I grado e non propongono alcuna critica alla sentenza, critica che sarebbe stata comunque necessaria considerando che il giudice ha motivato in modo specifico sulla questione in base all’istruttoria espletata”;

che per la cassazione della sentenza ricorre M.C., articolando tre motivi, cui B.M. resiste con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse del ricorrente; che, in data 24.6.2015, la difesa della B. ha depositato presso la Cancelleria Generale civile della Suprema Corte copia dell'”Atto di transazione”, sottoscritto, in data 12.7.2014, da B.M., da M.C., dal legale rappresentante della società, S.F., e dai rispettivi difensori, in cui, a fronte dell’accettazione, da parte della B., “della somma omnicomprensiva di Euro 45.000,00 e del consenso della stessa alla cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta dalla lavoratrice sugli immobili di proprietà del M., con implicita rinuncia al pignoramento immobiliare proposto dinanzi al Tribunale di Tivoli sui beni del medesimo, quest’ultimo e la Publishing Customs S.r.l. hanno rinunciato espressamente ad ogni credito inerente al rapporto intercorso o che comunque possa essere conseguenza delle pretese e dei diritti azionati in qualunque giudizio contro la stessa….”;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce: 1) la “violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2033 c.c.”, e si lamenta che il M. avrebbe “corrisposto alla B., per anni, la 14 mensilità del CCNL Grafici Editoriali Industria, per complessivi Euro 6.237,57, ritenendola spettante”, mentre il predetto CCNL “non prevede la corresponsione in favore del lavoratore della 14 mensilità” e, pertanto, “negare l’applicabilità del principio della ripetibilità dell’indebito in presenza di un visibile errore di corresponsione di somme non dovute viola l’art. 2033 c.c., con la conseguenza che il maggior importo non dovuto, per Euro 6.237,57 oltre interessi legali via via maturati è pienamente e legittimamente ripetibile”; 2) la violazione dell’art. 1362 c.c., comma 2 e art. 12 preleggi, “in relazione al pagamento del trattamento di fine rapporto” ed “al documento contenente la dicitura “per ricevuta” prodotto in primo grado dal M. per dimostrare l’avvenuto pagamento del TFR”; ed inoltre, si lamenta “la errata interpretazione, da parte della Corte d’Appello, della sentenza di primo grado n. 19133/2003, che aveva definito con una pronuncia di nullità il primo ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto dalla lavoratrice”, e si deduce, altresì, che i giudici di secondo grado non avrebbero dato la giusta interpretazione ed il giusto valore alla “quietanza liberatoria sottoscritta dalla B.”; 3) la “violazione dell’art. 434 c.p.c., in relazione all’art. 1218 c.c.” e la carenza di legittimazione passiva del M. per avere la Corte di merito erroneamente affermato che il M. si era limitato, in sede di gravame, “a riproporre pedissequamente le censure svolte in primo grado, anzichè contestare nel dettaglio le determinazioni del giudice di prime cure”;

che i motivi – da trattare congiuntamente, in quanto attengono a questioni oggetto dell'”Atto di transazione” menzionato in narrativa – sono inammissibili per difetto di interesse ad agire da parte del M., poichè l’accordo transattivo, intervenuto antecedentemente (12.7.2014) alla notifica del ricorso in sede di legittimità (6.5.2015), elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venire meno l’interesse delle stesse ad una pronunzia della domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando la inutilità della pronunzia medesima (Cass., SS.UU. 368/2000; e, tra le molte, Cass. nn. 18417/2013; 16341/2009; 13565/2005);

che, invero, non può non dirsi, iuxta alligata ed avendo riguardo al contenuto ed al tenore delle dichiarazioni e delle proposizioni adoperate e rilasciate per tabulas dalle parti, che le stesse abbiano senz’altro agito con il consapevole e deliberato proposito di porre in essere una precisa manifestazione di volontà negoziale, con cui hanno liberamente disposto delle situazioni giuridiche che le riguardavano, e che abbiano agito quindi – attraverso la rappresentazione delle reciproche rinunzie e concessioni (datum et retentum) – con l’intento di porre fine alla res controversa e di prevenire ed evitare qualsiasi eventuale lite apud iudicem;

che, come riferito in narrativa, la transazione attiene, infatti, “alle controversie intercorse tra le parti in relazione al rapporto di lavoro svoltosi tra le stesse negli anni 1990/2000” ed è “tesa a definire transattivamente tutti i crediti scaturenti dal rapporto di lavoro nonchè i giudizi che ne sono derivati”; a tal fine, “a tacitazione di ogni pretesa e di ogni lite sulla questione di cui alla premessa e comunque per qualsiasi ragione ad essa riferibile, l’Avv. M.C., per proprio conto e per quello della Publishing Customs S.r.l., versa alla Sig.ra B.M., contestualmente alla firma di questo atto di transazione, la somma complessiva di quarantacinquemila Euro attraverso assegno circolare… e….. con l’effettivo incasso” della predetta somma “da parte della Sig.ra B. si intenderà soddisfatta ogni reciproca pretesa delle parti e dei loro avvocati…;… dal canto loro anche l’Avv. M. e la Publishing Customs rinunciano espressamente ad ogni credito inerente al rapporto di lavoro intercorso o che comunque possa essere conseguenza delle pretese e dei diritti azionati in qualunque giudizio contro la B.; le parti tutte rinunciano senza eccezione alcuna a proporre istanze, gravami, ricorsi o qualunque altra azione volta ad iniziare altri giudizi o a protrarre giudizi ancora tra loro pendenti ed in seguito all’effettivo incasso delle somme concordate nel presente atto, abbandoneranno ogni lite e controversia pendente”;

che, pertanto, all’evidenza, come innanzi osservato, la transazione investe tutte le questioni che formano oggetto dei mezzi di impugnazione articolati;

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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