Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10771 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, presso

l’Avvocatura Comunale rapp.to e difeso dalFavv. Angela Raimondo,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Congregazione Religiosa Femminile delle Ancelle del Signore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 92/2008/28 depositata il 15/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa dalla Congregazione Religiosa Femminile delle Ancelle del Signore contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Roma n. 46/5/2007 che aveva accolto il ricorso della Congregazione Religiosa avverso l’avviso di accertamento ICI 1999 e 2000. La CTR respingeva l’appello sul rilievo che l’immobile ha destinazione, non smentita dal Comune, a casa di formazione spirituale delle suore, attività che rientra nella casistica prevista dalla legge per godere della esenzione totale dell’ICI. Il ricorso proposto si articola in tre motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 19/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe violato tale norma nel dare rilievo al solo requisito soggettivo -utilizzazione dell’immobile da parte di ente non commerciale-. La censura è inammissibile per la genericità del quesito di diritto. Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 2697 c.c.. La CTR avrebbe posto a carico del Comune l’onere di contestare specificamente la mera asserzione del contribuente circa la ricorrenza del requisito oggettivo di cui all’art. 7 cit..

La censura è fondata essendo onere del contribuente dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo (Sentenza n. 5485 del 29/02/2008). Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA