Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10771 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/06/2020, (ud. 12/06/2019, dep. 05/06/2020), n.10771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10277/2015 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 58,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO TROIANIELLO, rappresentata e

difesa dagli avvocati RAFFAELE NICOLI’, GAETANO GRANDOLFO, ROBERTO

TANZARIELLO;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29,

presso lo studio dell’avvocato SONIA GALLOZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERNANDO CARACUTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2219/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/10/2014 R.G.N. 2453/2013.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata in data 15.10.2014, respingeva il gravame interposto da ENEL Distribuzione S.p.A., nei confronti di P.A., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 1987/2013, resa il 22.2.2013, che aveva rigettato il ricorso presentato dalla società, volto ad ottenere la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare del “trasferimento per punizione del dipendente”, irrogata al P., ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. e), del CCNL 5.3.2010 e dei Criteri di correlazione di cui all’Accordo Sindacale Nazionale del 28.7.1982 – “applicabili in forza della specifica Dichiarazione a Verbale posta in calce al citato art. 25 CCNL”, e comunicata con lettera del 5.8.2010, ricevuta il 24.8.2010, nella quale veniva contestato al medesimo di avere rivolto, in data 2.7.2010, senza giustificato motivo, nei confronti di un collega, “frasi ingiuriose, volgari ed altamente lesive dell’onore e della reputazione dello stesso e dei suoi familiari, alla presenza di altro collega”;

che per la cassazione della sentenza ricorre ENEL Distribuzione S.p.A. articolando due motivi contenenti più censure, cui resiste il P. con controricorso;

che sono state depositate memorie, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nell’interesse di entrambe le parti;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce: 1) la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei Contratti ed Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro ex art. 360 c.p.c., n. 3”, nonchè la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione ai presupposti per l’adozione della sanzione, a mente dell’art. 25, comma 1, lett. E) del CCNL di settore e dei Criteri di correlazione applicabili”, e si lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto che, nella vicenda, non ricorressero “i presupposti per l’adozione della sanzione disciplinare di cui alle norme contrattuali invocate dall’azienda datrice di lavoro”; in particolare, a parere della parte ricorrente, i giudici di seconda istanza, per escludere la rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere dal P., “in quanto tenute fuori dal locale aziendale”, avrebbero valorizzato, a torto, le dichiarazioni del teste C. a scapito di quelle rese dal teste Pi., valutando queste ultime “meno attendibili”, ed inoltre, avrebbero “letto in modo solo parziale quelle del C., come se da esse si potesse desumere che i fatti si fossero svolti fuori dal contesto aziendale”; infine, secondo la ricorrente, il problema che i giudici di merito avrebbero dovuto porsi non era quello della possibilità in astratto di ricorrere al trasferimento come strumento sanzionatorio, quanto quello di verificare la conformità del caso concreto alla disciplina contrattuale, in base anche ai Criteri di correlazione di cui la norma generale del CCNL è corredata, individuabili in quelli approvati con il “Verbale di Accordo Sindacale del 28.7.1982”, ancora validi ed efficaci in virtù della “Dichiarazione a Verbale posta in calce all’art. 25 CCNL”, secondo cui “Eventuali e vigenti diversi codici disciplinari esistenti in azienda si intendono integralmente sostitutivi della normativa di cui al presente paragrafo: Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari”: criteri di correlazione, tra cui si rinviene specificamente quello di cui al punto IV, n, 2), in forza del quale è previsto che possa essere comminato il trasferimento per punizione, o anche i licenziamento con indennità di preavviso e TFR, nei confronti del lavoratore che “durante l’orario di lavoro o nei locali in cui si svolge l’attività dell’ente o in situazioni connesse all’attività lavorativa o comunque per motivi attinenti al servizio minaccia gravemente o provoca lesioni ad altra persona ovvero compie atti gravemente offensivi nei suoi confronti”; 2) la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei Contratti e Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro, ex art. 360 c.p.c., n. 3”, ed altresì, la “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta, a mente dell’art. 2106 c.c. e dell’art. 25, comma 1, lett. E) del CCNL di settore e dei Criteri di correlazione applicabili”, e si precisa che “tale secondo motivo è proposto per non incorrere in decadenze, nell’ipotesi in cui si ritenesse che la mancata pronuncia su di essi da parte della Corte d’Appello dovesse intendersi come implicito rigetto anche di tali motivi”; in particolare, si censura la sentenza impugnata per non avere riformato la pronunzia di primo grado nella parte in cui, accogliendo l’eccezione in tal senso sollevata dalla difesa del P., aveva dichiarato illegittima e, perciò, annullato, la sanzione disciplinare, per violazione del principio di proporzionalità rispetto alla reale gravità del comportamento sanzionato, di cui all’art. 2106 c.c., in relazione ai Criteri di correlazione fissati dalla contrattazione collettiva;

che il primo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto, in primo luogo, teso, all’evidenza, ad ottenere un nuovo esame del merito, attraverso una ulteriore valutazione degli elementi delibatori, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poichè “il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito”; per la qual cosa, “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, o per mancata ammissione delle stesse, non conferisce al giudice di legittimità il, potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale condivisibile dal punto di vista logico-giuridico, anche in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori addotti dalle parti e posti a fondamento della decisione (v., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);

che, peraltro, la seconda censura sarebbe stata comunque inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 15.10.2014;

che, inoltre, la parte ricorrente non ha indicato con precisione sotto quale profilo le norme censurate sarebbero state violate (facendosi genericamente riferimento soltanto alla “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei Contratti ed Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro”, senza la specifica indicazione del punto della sentenza impugnata in cui tali disposizioni sarebbero state incise), in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate e con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); infine, le violazioni lamentate attengono, come riferito, a “norme di diritto e dei Contratti ed Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro” (CCNL che viene, poi, individuato in quello “di categoria” e di cui si ritiene violato l’art. 25, comma 1, lett. E), unitamente ai Criteri di correlazione applicabili), non prodotti (e neppure indicati nell’elenco dei documenti offerti in comunicazione elencati nel ricorso per cassazione), nè trascritti per intero, ma solo relativamente ad alcune parti, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (v. tra le altre, Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare compiutamente la veridicità della doglianza svolta dalla parte ricorrente;

che neppure il secondo mezzo di impugnazione può essere accolto per le considerazioni svolte in ordine al primo motivo, dovendosi, altresì, specificare che la Corte di merito, con argomentazioni congrue, prive di vizi logico-giuridici (v., in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), ed in applicazione dell’art. 25, comma 1, lett. F), ha dichiarato illegittima e, perciò, annullato, la sanzione disciplinare, per violazione del principio di proporzionalità rispetto al comportamento sanzionato, anche in considerazione del fatto che lo stesso era stato tenuto fuori dall’orario di lavoro e dai locali in cui si svolgeva l’attività dell’Ente e, dunque, inidoneo ad “incidere negativamente nella sfera giuridica di quest’ultimo”; per la qual cosa, nella fattispecie, non si configura alcuna violazione dell’art. 2106 c.c.;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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