Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10770 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2899/2019 proposto da:

I.M., difeso dall’avv. Stefano M. Leuzzi, domiciliato

presso la I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lecce, con decreto del 11.12.2018, ha rigettato la domanda proposta da I.M., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, negato al ricorrente lo status di rifugiato nonchè la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal paese d’origine per il timore di essere ucciso dagli attivisti del partito (OMISSIS) rivali del movimento (OMISSIS), di cui faceva parte il padre.

E’ stata rigettata, altresì, la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) Legge cit., essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in (OMISSIS).

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione I.M. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Il ricorrente ha deposito la memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e ss. nonchè l’omesso e/o insufficiente esame di fatti oggetto di discussione tra le parti.

Contesta il ricorrente la valutazione di non credibilità del suo racconto effettuata dal Tribunale, avendo, viceversa, fornito un narrato preciso, logico e coerente in ordine al grave pericolo di essere ucciso per mano degli attivisti del partito (OMISSIS).

Evidenzia, inoltre, il Tribunale ha reso una motivazione inconsistente, generica e non adeguata, pretestuosa nel rilevare le contraddizioni del suo racconto in cui lo stesso sarebbe caduto, concludendo per la sua non credibilità, ma senza spiegare le ragioni su cui ha fondato la decisione.

2. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), avendo il giudice di merito ben spiegato le ragioni per cui non ha ritenuto il richiedente credibile, avendo, in particolare, evidenziato gli elementi che rendevano il suo racconto inverosimile, e segnatamente:

a) la sua narrazione è stata del tutto vaga e generica, avendo dimostrato di non conoscere il movimento (OMISSIS) del quale il padre avrebbe fatto parte e la cui appartenenza avrebbe costituito il motivo dell’aggressione;

b) il richiedente aveva dichiarato di essere stato aggredito dagli attivisti del partito (OMISSIS) nel (OMISSIS) mentre i documenti relativi al suo dedotto ricovero recavano la data del (OMISSIS);

c) il padre del richiedente, nonostante le dedotte minacce ed aggressioni, aveva continuato a vivere nel suo villaggio e si sarebbe addirittura candidato alle elezioni del (OMISSIS).

Con tali precisi rilievi il ricorrente non si è minimamente confrontato, limitandosi a dedurre apoditticamente la plausibilità ed attendibilità del suo racconto e la genericità della motivazione del Tribunale, la quale si appalesa, invece, molto puntuale nell’evidenziare le contraddizioni del racconto del ricorrente.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 1.

Contesta il ricorrente la valutazione con cui il Tribunale di Lecce ha ritenuto l’insussistenza di una situazione di violenza ed indiscriminata in (OMISSIS).

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018).

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato – mediante il ricorso a diverse fonti internazionali aggiornate (tra cui report di Amnesty International 2017 e 2018) l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione del in (OMISSIS) ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 2/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure sul punto del ricorrente si appalesano come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito (Cass. 8757/2017).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 nonchè l’omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito non ha tenuto conto dell’attività di integrazione compiuta dallo stesso dal momento in cui è entrato in Italia nel (OMISSIS).

6. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale di Lecce ha evidenziato l’insussistenza di una condizione di vulnerablità del richiedente alla luce della non credibilità del suo racconto e della mancanza di una situazione effettiva deprivazione dei diritti umani, rilevando, altresì, l’insussistenza di una situazione di effettivo radicamento in Italia in conseguenza della precarietà della sua occupazione lavorativa.

Il ricorrente non ha fatto altro che svolgere censure di merito in relazione alla coerente valutazione in fatto effettuata dal giudice di merito.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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