Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10770 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.P.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 63/208/15 depositata il 12/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.P.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Caserta n. 182/6/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) IVA 1998. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 19/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5465 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La sentenza sarebbe nulla in quanto priva di motivazione.

La censura è infondata non ravvisandosi nel caso in esame nè una radicale carenza di motivazione nè un suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 e L. n. 212 del 2000, art. 7. La CTR avrebbe violato tali norme in quanto, in assenza di contestazione sui fatti da parte del contribuente, avrebbe annullato l’avviso di accertamento perchè privo del documento di riferimento. La censura è inammissibile perchè formulata con riferimento a circostanze di fatto che non risultano dalla decisione o dagli atti prodotti (mancata contestazione in fatto da parte del contribuente).

La censura è peraltro infondata sulla base del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 25721 del 09/12/2009) secondo cui l’avviso di accertamento è legittimamente adottato quando la sua motivazione rinvii “per relationem” ai risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali, purchè essi siano trasfusi in atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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