Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10770 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. I, 05/06/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 05/06/2020), n.10770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3633/2017 proposto da:

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura, già

CIPNES, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Bilotta Mauro, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Arzachena, in persona del Commissario straordinario pro

tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Forgiarini Stefano, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2020 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 29.2.2016, la Corte d’Appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda con la quale il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura (CIPNES) aveva chiesto la condanna del Comune di Arzachena al pagamento dell’indennizzo ex art. 1671 c.c., in riferimento al recesso operato dall’Ente dal contratto d’appalto regolato da una convenzione stipulata inter partes il 2.7.2003;

– dopo aver evidenziato che il TAR Sardegna, con sentenza n. 124 del 2008 passata in giudicato, aveva affermato la propria giurisdizione sulla dedotta illegittimità del recesso operato dal Comune, per avere l’Amministrazione esercitato un potere di autotutela senza ricorrere all’utilizzo di strumenti privatistici, la Corte ne ha condiviso pienamente il percorso motivazionale in punto di qualificazione della natura autoritativa dell’atto, ed ha affermato la giurisdizione esclusiva del GA, evidenziando, ancora, che la natura contrattuale della domanda proposta escludeva profili di natura aquiliana, e che l’azione d’ingiustificato arricchimento era condizionata, essendo sussidiaria, a quella fondata sul titolo contrattuale riservata al giudice amministrativo;

– il CIPNES ha proposto ricorso con un articolato mezzo riferito a motivi attinenti alla giurisdizione. Ad esso il Comune di Arzachena ha resistito con controricorso;

– in sede di difese, il ricorrente ha dedotto esser frattanto intervenuta, il 12.10.2017, una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, poi passata in giudicato (per effetto della declaratoria d’inammissibilità emessa dalle SU con sentenza n. 20181 del 2019, del ricorso per cassazione, perchè generico), con cui era stato riconosciuto il suo diritto al conseguimento di compensi inerenti alla stessa convenzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la questione di giurisdizione oggetto del ricorso non appare di immediata evidenza, tenuto conto, da una parte, che la fonte del credito azionato è individuata nell’atto di recesso, qualificato come atto autoritativo nella sentenza impugnata, e considerato, dall’altra, che la successiva sentenza della Corte d’Appello di Cagliari ha affermato la propria giurisdizione sul presupposto, tra l’altro, che la declaratoria di annullamento dell’atto di aggiudicazione della gara non estende i suoi effetti sulle prestazioni medio tempore eseguite;

– il motivo svolge una censura direttamente riferita dell’art. 360 c.p.c., n. 1, rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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