Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10770 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. I, 04/05/2010, (ud. 03/06/2009, dep. 04/05/2010), n.10770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4069/2006 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi (avviso

postale Centro Direzionale G1 – 80143 Napoli), giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto R.A.D. 50729/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20.12.04, depositato il 31/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Libertino Alberto RUSSO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per

l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso, notificato il 23/01/2006, proposto, da C. R., avverso il decreto del 31/01/05 della Corte di Appello di Roma che ha rigettato il ricorso, da esso avanzato, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un procedimento da lui introdotto – come si legge in decreto – con ricorso del 19 novembre 1999, definito in primo grado con sentenza del 30 aprile 2003 impugnata con atto del 29 aprile 2004 in un giudizio ancora pendente;

rilevato come la Corte Territoriale, ritenuta in ogni caso non fornita la prova del danno non patrimoniale, ha considerato irrilevante, in ragione della modestia della posta in gioco, ogni profilo di irragionevolezza della durata del giudizio, ed abbia compensato le spese;

rilevato come, il ricorrente, con i 3 motivi di gravame, lamenti, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, come: a) la Corte territoriale abbia operato un uso del tutto illegittimo ed incongruo del criterio della “modestia della posta in gioco”; b) in ogni caso, non abbia riconosciuto, al diritto alla ragionevole durata del processo, quel rango di “diritto fondamentale”, la cui violazione genera – ex se – il diritto al ristoro da liquidare secondo i parametri della Corte CEDU (compreso il “bonus” di Euro 2.000,00) e sulla base dell’intera durata del giudizio presupposto, ed abbia operato un notevole ed irragionevole ed illegittimo discostamento della Corte territoriale dai parametri fissati, dalla Corte CEDU, ai fini sia della valutazione del periodo di ragionevole durata del processo (fissata in circa 3 anni anche in ragione dei “carichi di lavoro”), sia della liquidazione del danno non patrimoniale (mancato riconoscimento del “bonus”, nonchè mancata adozione del parametro dell'”intera durata”); rilevato come non risulti depositato controricorso; vista la richiesta del P.G. in data 15/09/06, di accoglimento del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la sua manifesta fondatezza;

ritenuta l’accoglibilità della richiesta, posto che, da un lato, vanno sottolineate la più complessiva genericità e l’apoditticità delle censure sollevate dal ricorrente in ordine all’utilizzo operato, dalla Corte territoriale, del criterio della modestia della posta in gioco”, e, dall’altro, di contro a quanto assume il ricorrente – fermo il profilo per cui l’obbligo di adeguamento del giudice italiano ai parametri della Corte CEDU, non si estende nè al criterio del “bonus”, nè a quello dell'”intera durata del giudizio” – l’avvenuta esclusione di un danno indennizzabile in relazione ad un giudizio durato 3 anni e 5 mesi, appare pienamente in linea con gli standards e con i criteri fissati da questa Corte e dalla Corte CEDU;

ritenuto, pertanto, che il ricorso vada rigettato e non vadano assunte pronunce sulle spese; visto l’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi – Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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