Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10770 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.03/05/2017),  n. 10770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26941/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Procuratore

Speciale elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VETURIA 44, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO PICCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CORRADO FRANCESCO SAMMARRUCO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE

DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del Dirigente Generale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144 presso l’area

legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

e contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 764/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 6/4/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto prescritti i crediti di cui alle intimazioni di pagamento notificate a S.G. da Equitalia S.p.A. per conto dell’I.N.P.S. (anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.) e dell’I.N.A.I.L., aventi ad oggetto oneri contributivi. Ad avviso della Corte territoriale doveva farsi applicazione, anche per l’ipotesi di cartella esattoriale non opposta, del termine di prescrizione quinquennale;

– per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Equitalia Sud S.p.A. affidando l’impugnazione ad un motivo;

– l’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., e l’I.N.A.I.L. hanno depositato controricorso di contenuto adesivo al ricorso di Equitalia S.p.A. e chiesto l’accoglimento di tale ricorso;

– S.G. è rimasto intimato;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico motivo è denunciata la violazione degli artt. 2953 e 2946 c.c., sostenendosi che nell’ipotesi di mancata opposizione alla cartella esattoriale e di incontrovertibilità del relativo credito debba farsi applicazione della prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l’actio indicati;

– la questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397 del 17 novembre 2016;

– in tale decisione è stato, infatti, chiarito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’I.N.P.S. che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)”;

– è stato, altresì, precisato che l’indicato principio “si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”;

– alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata è corretta;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

– il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituite;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del ricorso (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti di S.G..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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