Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1077 del 20/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 20/01/2020), n.1077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10089-2018 proposto da:
T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 46,
presso lo studio dell’avvocato MARINA PETROLO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARIACRISTINA PETROLO;
– ricorrente –
contro
C.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE SCRIVO,
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5967/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 26/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere relatore Dott.ssa
NAZZICONE LOREDANA.
Fatto
RILEVATO
– che è stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 26 settembre 2017 la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado che ha pronunziato la separazione dei coniugi e determinato l’assegno a carico del marito nella misura di Euro 800,00 mensili, ha ridotto l’importo ad Euro 500,00 mensili;
– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:
i) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella situazione depressiva della ricorrente, che ne ha ridotto la capacità di lavoro come cantante lirica e l’ha indotta all’attuale attività di insegnante di sostegno o di musica, nonchè del tenore di vita della coppia e della perdita dei suoi risparmi nell’acquisto dell’abitazione coniugale, con violazione dell’art. 156 c.c.;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., per non avere la corte di merito considerato che la riduzione dell’assegno non poteva decorrere dalla domanda;
3) violazione del principio della causalità con riguardo alla liquidazione delle spese del grado;
– che si difende con controricorso l’intimato;
– che la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso con firma per
accettazione della controparte.
Diritto
RITENUTO
– che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio
2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894);
– che le parti hanno concordato la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391 c.p.c., comma 4);
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 20 gennaio 2020