Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1077 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1077 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

RIMBORSO
Diniego. Spesa
inerenza prova
Onere.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
FASOLI DI FASOLI FABRIZIO E FASOLI FRANCESCO SNC con
sede in Sulmona, in persona del legale rappresentante
pro

tempore

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.84/02/2010 della Commissione Tributaria
Regionale ‘ di L’Aquila – Sezione n. 02, in data
18.01.2010, depositata il 05 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
1

9(émA

Data pubblicazione: 20/01/2014

Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.84/02/2010, pronunziata dalla C.T.R. di L’Aquila,
Sezione n.02, il 18.01.2010 e DEPOSITATA il 05.07.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello,
proposto dall’Agenzia Entrate, confermando la decisione
di primo grado, che aveva annullato l’avviso impugnato,
relativo ad IVA dell’anno 2004, opinando per la
spettanza del chiesto rimborso, stante che l’immobile
acquistato, anche se locato, era “strumentale per
natura” all’attività esercitata.
2 – L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione,
per violazione dell’art.112 cpc per omessa pronuncia od
in subordine per omessa motivazione, nonché per
violazione dell’art.30 della legge n.724/1994 e
successive modifiche e dell’art. 1295 del codice
civile.
3 – L’intimata società non ha svolto difese in questa
sede.
4 – Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate,
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.23846/2011 è stata

tenendo conto di principi espressione di consolidato
orientamento giurisprudenziale.
In particolare, con riferimento a fattispecie analoga,
in cui nel capannone acquistato dal contribuente si

indicata dal contribuente, questa Corte ha avuto modo
di affermare (Cass. n.7816/2004 ) che nel caso in cui
l’Amministrazione Finanziaria fondi il diniego del
rimborso dell’imposta, corrisposta per l’acquisto di un
capannone (che si assume essere bene strumentale da
utilizzare per l’esercizio dell’impresa), sul
mancato riconoscimento di una situazione di fatto
che renda effettiva la manifestazione d’intento
dell’imprenditore

contribuente, spetta a questi

dimostrare che l’attivita’ non ha avuto inizio, non
gia’ per fatti temporanei ma perche’
alcuna
consentono

attivita’

sussiste

riconducibile a quelle che

l’acquisizione

passivo d’imposta,

non

della veste di soggetto

ed, altresì, il

requisito

dell’inerenza del bene all’attivita’ d’impresa; è
stato, altresì, ritenuto che, il rimborso non compete
in ipotesi di mancanza assoluta di operazioni attive
nel periodo considerato (Cass. n.15224/2004), e che
occorre la parte contribuente dia la prova, non solo
che l’atto di acquisto ha natura preparatoria rispetto
3

svolgeva una attività commerciale diversa da quella

all’attivita’
avviare,

ma

strumentale,
imprenditoriale

d’impresa che ha dichiarato di voler
anche che

il bene acquistato è

rispetto

ad

effettiva,

per

una

attivita’

quanto

futura

La decisione impugnata, non sembra essere in linea con
i richiamati principi.
5) Data la delineata realtà processuale, sulla base dei
richiamati principi, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR dell’Abruzzo,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
4

(Cass.n.13738/2001, n.4517/2000).

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Il Pr idente

Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013

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