Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1077 del 18/01/2011

Cassazione civile sez. III, 18/01/2011, (ud. 27/10/2010, dep. 18/01/2011), n.1077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23068/2006 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato

FORMICHETTI ANASTASIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GRISOLIA

Domenico giusta procura speciale del Dott. Notaio GUGLIELMO ROCCO in

CATANZARO del 14/10/2010, REP. N. 142789;

– ricorrenti –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 178/2006 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,

emessa il 26/03/2006, depositata il 12/04/2006 R.G.N. 1625/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/10/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso con l’estinzione per rinuncia.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. S.A., con ricorso notificato il 17 luglio 2006, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, con data di pubblicazione 12 aprile 2006 che rigettava la opposizione agli atti esecutivi avverso la ordinanza con la quale il giudice della esecuzione aveva deciso la opposizione al cumulo presentata nello interesse della S., in contraddittorio con La Credito Emiliano spa Gruppo Credem nella qualità di mandatario della Ariosto s.r.l. La controparte CREDEM non ha resistito.

Nelle more la ricorrente ha rinunciato alla Credem che ha accettato tale rinuncia.

2. Tanto premesso, in diritto con ordinanza viene dichiarata la estinzione del giudizio.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo, nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011

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