Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1077 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1077 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

Data pubblicazione: 17/01/2018

ORDINANZA
sul ricorso 6885-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
SCIENTIFICA, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope-legis;
– ricorrente contro
FINIELLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NAZARIO SAURO n. 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA •
REHO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 6308/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che, con sentenza dell’H settembre 2014, la Corte di Appello di

aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai plurimi contratti a
termine intercorsi quale docente tra Salvatore Finiello e il Ministero
dell’istruzione, Università e Ricerca del comparto Scuola pubblica e
aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno quantificato
in n. 4,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto rideterminava il risarcimento in n. 7 mensilità, tenuto conto del fatto
che la reiterazione con la stipula di cinque contratti con scadenza dal
31 agosto e tre con scadenza al termine delle attività didattiche;

che la Corte territoriale, premesso che l’eventuale illegittimità non
poteva che discendere dalla violazione del diritto dell’unione ed in
particolare della direttiva 1999/70/CE, rilevava che nel caso il
ricorrente era stato assunto negli anni dal 2001 al 2006 ai sensi dell’art.
4 comma 1 della legge n. 124 del 1999 con cinque contratti di durata
annuale (dal 1 settembre al 31 agosto) oltre che con tre contratti con
scadenza al termine delle attività didattiche, e quindi per fronteggiare
un’esigenza organizzativa strutturale e non meramente occasionale,
sicché doveva ritenersi l’abusività del ricorso al rapporto a termine;

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso iltMIUR
affidato ad un unico articolato motive cui resiste con controricors -o il
Finiello;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
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Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo – che

che il

Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

semplificata;

CONSIDERATO
che con l’unico motivo, si deduce violazione falsa applicazione
dell’art. 1 d.lgs 6 settembre 2001 n. 368 e dell’art. 4 della legge 3

2001, anche in combinato con l’art. 1 del d.m. 13 giugno 2007 nonché
della Direttiva 99/70/CF. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3
cod. proc. civ.) censurandosi la sentenza di merito laddove ha ritenuto
l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti stipulati;

che il motivo è infondato alla luce delle decisioni di questa Corte
pronunciate all’udienza del 18.10.2016 ( dal n. 22552 al n. 2 9 557 e
numerose altre conformi, tra cui da ultimo Cass. 7/4/2017 n. 9042),
con le quali dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del
contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26
novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte
(sentenza n. 5072 del 15.3.2016) sono stati affermati i seguenti principi
di diritto:
– A.

“La disciplina del reclutamento del personale a termine del

settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata
abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza
dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce
un connotato di specialità.
– B.

“Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione
della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi
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maggio 1999 n. 124, nonché dell’art. 5 comma 4 bis del d.lgs n. 368 del

dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata
in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il
personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario,
per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data
del 31dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno

continuativa, superiore a trentasei mesi”.
– C.

Ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.

lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
– D.

Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai

sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale
docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro
la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata,
effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella, citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura
di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto,
relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta
assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di
fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico
impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle

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scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non

graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109
dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015.
– E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e
prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,

disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero) anno scolastico, deve essere qualificata
misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a
sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della
violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai
docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso
l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
– F.

Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima

dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente
con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed
amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili
entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi
affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 ,
che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di
domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli
esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere
di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non
beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata
sentenza.
– G.

Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine

stipulati ai sensi dell’ art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed
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tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e

ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi
precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella
già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
– EI. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai

supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi
dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto
del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a
siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione
ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;
che, pertanto, in applicazione dei predetti principi alla fattispecie in
esame si rileva che — come ritenuto dalla Corte di merito – è illegittima
la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4 commi
1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata in vigore della
legge 13 luglio 2015 n. 107 per la copertura di cattedre e posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre ( quindi reiterazione su
organico di diritto) con una durata complessiva superiore a trentasei
mesi e, non risultando la stabilizzazione del Finiello in virtù della citata
legge 107 del 2015 o in conseguenza dell’operare dei pregressi
strumenti selettivi-concorsuali con conseguente riconoscimento del
risarcimento del danno nella misura e secondo i principi di cui alla
richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 n. 2016;
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del
relatore, il ricorso va rigettato;
che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta
dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso da questa
Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio
di legittimità tra le parti;
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posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le

che

non può trovare applicazione nei confronti delle

Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio
di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2017

e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

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