Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10769 del 16/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10769
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge:
– ricorrente –
contro
Nuova Prospettiva Genzanese s.r.l., in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via C. Colombo 436, presso lo
studio dell’avv. Ortolano Antonio, dal quale è rapp.to e difeso,
giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 76/2009/14 depositata il 10/03/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 19/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. ZENO Immacolata.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Nuova Prospettiva Genzanese s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 82/27/2008 che aveva respinto accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva Irpef e Irap 2003. La CTR riteneva la inammissibilità dell’impugnazione in quanto proposta senza l’autorizzazione della Direzione Regionale dell’Entrate.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 19/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La norma non sarebbe suscettibile di applicazione successivamente alla istituzione delle Agenzie Fiscali.
La censura è manifestamente fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Cass. SS.UU. 604/2005, conf. 6809/2005;
Sez. 5, Sentenza n. 21473 del 2007 ; Sez. 5, Sentenza n. 10943 del 2007). secondo cui “Nel processo tributario, la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze e gli Uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del Servizio del contenzioso della competente Direzione generale delle Entrate e dal responsabile del Servizio del contenzioso della competente Direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. Ministero Economia 28 dicembre 2000, – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 che ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle Finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna Agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle Agenzie di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle Commissioni Tributarie provinciali”.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011