Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10769 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. I, 05/06/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2323/2015 proposto da:

S.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Pulvirenti Grazia, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Giarre;

– intimato –

avverso la sentenza n. 759/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Giarre intimò a S.O. in data 10 marzo 2008 l’avvio del procedimento di revoca dell’assegnazione dell’alloggio popolare a lui assegnato sito in (OMISSIS), in quanto intendeva porre in vendita l’immobile che risultava disabitato. S.O., in quanto intestatario di un contratto di assegnazione dell’alloggio dal 23/5/1989, impugnò la nota del Comune di Giarre davanti al Tribunale di Catania il quale rigettò l’opposizione. La Corte di Appello di Catania, su impugnazione di S.O., confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza n. 759 del 19/5/2014 della Corte di Appello di Catania propone ricorso per cassazione S.O. affidato a quattro motivi. Il Comune di Giarre non ha spiegato difese.

Ritenuto opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza stante i principi di diritto che devono essere applicati in riferimento alla domanda di condanna al trasferimento coattivo di immobile ex art. 2932 c.c., in pendenza di avviso del procedimento di revoca dell’assegnazione dell’alloggio sito in (OMISSIS) inviato a S.O., da ritenersi non impugnabile in sede giurisdizionale.

P.Q.M.

Rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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