Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10769 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. I, 04/05/2010, (ud. 03/06/2009, dep. 04/05/2010), n.10769
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3961/2006 proposto da:
CASTELLANO COSTRUZIONI SRL in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 35, scala
3, interno 24, presso lo studio dell’avvocato MAZZEI Giancarlo, che
la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FRIGENTO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso ACONE MARIA TERESA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ACONE Modestino, giusta Delib.
G.C. 22 febbraio 2006, n. 30, e giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2873/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
6.10.05, depositata il 13/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
Libertino Alberto RUSSO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso (privo di autonoma esposizione del “fatto”) articolato sulla base di 3 motivi, notificato il 30/01/2006, proposto, dalla Castellano Costruzioni S.r.l., avverso la sentenza del 13/10/2005 della Corte di Appello di Napoli che, nel contraddittorio con il comune di Frigento, ha accolto l’appello proposto da quest’ultimo avverso la sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi del 25 giugno 2003 revocando, fra l’altro, il decreto ingiuntivo opposto e condannando la Castellano alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio;
visto il controricorso del Comune;
vista la richiesta del P.G., del 15 settembre 2006, di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.;
ritenuta l’accoglibilità della richiesta in questione, in quanto evidenti si rivelano i tratti di genericità del ricorso, i quali confluiscono in un vero e proprio difetto di autosufficienza dello stesso, eloquentemente evidenziato dalla inammissibile scelta sostanziatasi nella mancata esposizione del “fatto”, la quale finisce – nella specie – per interdire ogni più compiuta intelligenza della fattispecie;
dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente alla refusione delle spese, che si liquidano come da dispositivo;
visto l’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura Unificata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010