Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10768 del 22/04/2021
Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10768
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17297/2019 proposto da:
B.M.A., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV
maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo
rappresenta e difende come da procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il
16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da B.M.A. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il suo paese sostanzialmente per ragioni economiche, inoltre il padre per consentirgli di andare in Libia aveva contratto prestiti che non era riuscito a restituire.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale pur reputando il ricorrente credibile ha ritenuto che non ci fossero i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle ipotesi di protezione richieste, perchè i fatti erano estranei al perimetro normativo della protezione invocata. Il tribunale ha accertato, inoltre, l’assenza di situazioni violenza indiscriminata in (OMISSIS), sulla base delle fonti consultate. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha predisposto difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), 3, art. 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure di merito sull’accertamento condotto dal Tribunale, alla stregua delle fonti consultate, in merito alla situazione generale del (OMISSIS) e della situazione personale del ricorrente nel paese di provenienza; inoltre, l’audizione non era necessaria, essendo stato reputato credibile da parte dei giudici di primo grado.
Il secondo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021