Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10768 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Pisa, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via Celimontana 38, presso lo studio dell’avv.

PANARITI Benito, rapp.to e difeso dall’avv. Lazzeri Gloria, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

C.P. titolare del Bagno Azzurro, elett.te dom.to in

Roma, dia via Giunio Bazzoni 1, presso lo studio dell’avv. Asciano

Francesco, rapp.to e difeso dall’avv. Giovannelli Alberto giusta

procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della To-scana n. 7/1/2008 depositata il 22/0/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Zeno Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.P. contro il Comune di Pisa è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal C. contro la sentenza della CTP di Pisa n. 164/4/2006 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento e liquidazione n. (OMISSIS) ICI 1999. LA CTR affermava la illegittimità dell’avviso per avere il Comune stabilito, in luogo dell’Ufficio Tecnico Erariale, regole o criteri da adottare per giungere alla determinazione della base imponibile. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 19/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 1249 del 1939, art. 28 e D.L. n. 4 del 2006, art. 34 quinquies. La sentenza avrebbe ignorato l’obbligo del cittadino di dichiarare gli immobili al catasto edilizio urbano.

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 dl 1992, art. 5 nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

Con terzo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 in relazione all’art. 53 Cost. e art. 1367 c.c. Inammissibili sono le censura di violazione di legge in quanto i quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. risultano inconferenti, nonchè privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Inammissibili sono altresì le censure in ordine alla motivazione in quanto prive di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza o contraddittorietà rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del C., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del C., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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