Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10768 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. I, 04/05/2010, (ud. 03/06/2009, dep. 04/05/2010), n.10768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3542/2006 proposto da:

P.G., P.D., P.E., PI.

G. eredi di P.C., di cui limitatamente agiscono in

giudizio P.G., P.D., P.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avv. MARRA Alfonso Luigi (avviso postale

Centro Direzionale G1 – 80143 Napoli), giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto V.G. 1391/04 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

7.12.04, depositato il 20/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Libertino Alberto RUSSO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso per manifesta

fondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso proposto il 20/1/06, da P.G. + 3, quali eredi di P.C., avverso il decreto del 20/1/2005 della Corte di Appello di Napoli che ha solo parzialmente accolto il ricorso dal de cuius avanzato, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata del procedimento da lui introdotto, con ricorso depositato nell’aprile 1999, innanzi al TAR, e non ancora definito.

rilevato come la Corte territoriale, ritenuta non computabile la fase temporale antecedente la presentazione dell'”istanza di prelievo” (24 maggio 2000), abbia individuato un’irragionevole eccedenza di un anno e 7 mesi, ed abbia liquidato in Euro 1.100,00 la misura dell’indennizzo, e in Euro 570,00 le spese;

rilevato come, la parte ricorrente, con i 6 motivi di gravame, lamenti, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, come ferma già l’illegittimità del ruolo preclusivo da essa affidato al ritardo nella presentazione dell'”istanza di prelievo – la Corte territoriale non abbia riconosciuto, al diritto alla ragionevole durata del processo, quel rango di “diritto fondamentale”, la cui violazione genera – ex se – il diritto al ristoro da liquidare secondo i parametri della Corte CEDU (compreso il “bonus” di Euro 2.000,00) e sulla base dell’intera durata del giudizio presupposto, e, fra l’altro, non abbia assunto in computo la fase successiva alla proposizione della diffida stragiudiziale ed, in ogni caso, abbia fissato in soli 1 anno e 7 mesi il periodo di irragionevole durata del giudizio, nonchè illegittimamente abbia contenuto nell’insufficiente importo di Euro 1.100,00 l’indennizzo del “danno non patrimoniale”;

rilevato come l’Amministrazione abbia depositato controricorso;

vista la richiesta del P.G. in data 15/09/06, di accoglimento del ricorso per quanto di ragione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c, attesa la sua manifesta fondatezza; ritenuta la accoglibilità della richiesta;

ritenuto, in particolare come, se del tutto infondata debba ritenersi innanzitutto la pretesa di far rientrare nell’ambito del “giudizio presupposto” anche la fase stragiudiziale, abbia da ritenersi consolidata (per tutte: Cass. 8714/06) la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale: “In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale “in re ipsa” – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, fra le quali non rientra, nei giudizi innanzi al giudice amministrativo, l’eventuale ritardo nella proposizione dell’istanza di prelievo, il quale può venire in rilievo ai soli limitati fini della individuazione dell’entità del patema d’animo”;

ritenuto, pertanto come, se rappresenti giurisprudenza altrettanto consolidata di questa Corte quella per cui: a) ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, sia sì segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, ma conservi egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, dalle liquidazioni effettuate dalla Corte europea, in relazione alla particolarità delle fattispecie; b) la precetti vita, per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerna tuttavia anche il bonus di Euro 2.000,00, e neppure il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo e detta diversità di calcolo, peraltro, non tocchi la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizzi dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), risulti del tutto illegittimo il mancato computo – ai fini della valutazione dell’apprezzanda durata del giudizio – della fase antecedente il 24 maggio 2000;

ritenuto pertanto che – sotto tale profilo ed in tali limiti – il ricorso vada accolto e che, conseguentemente, in tal senso l’impugnato decreto vada cassato, ma che, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa possa essere decisa nel merito, e conseguentemente l’Amministrazione vada condannata all’indennizzo del “danno non patrimoniale” in una misura che si liquida – in ragione di 2 anni e 7 mesi di irragionevole durata del procedimento – in Euro 1.937,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè alla refusione delle spese di giudizio che compensa per la metà per questa fase, atteso il solo parziale accoglimento del ricorso, e che si liquidano come da dispositivo, e che vanno distratte a favore del difensore avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario;

visto l’art. 375 c.p.c..

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l’impugnato decreto e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere, alla parte ricorrente, la somma di Euro 1.937,00 per indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè le spese del giudizio che determina, per il giudizio di merito, in Euro 100,00 per esborsi, Euro 385,00 per diritti ed in Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che compensa per la metà per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione della residua metà, e che determina per l’intero in Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge; spese tutte che distrae in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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