Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10768 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.03/05/2017),  n. 10768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20233/2015 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BELCASTRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CANDIDA TRIPODI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1989/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 13/1/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 6/4/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione del Tribunale di Locri, respingeva la domanda proposta da M.I. nei confronti dell’I.N.P.S., intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, per difetto del requisito sanitario;

– avverso detta sentenza M.I. ricorre per cassazione con due motivi;

– l’I.N.P.S. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

– la ricorrente ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con i motivi la ricorrente denuncia erronea e falsa interpretazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, come modificato ed integrato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., ed omesso esame di prova decisivo per il giudizio. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto insussistente il requisito sanitario per la prestazione rivendicata considerando solo l’eventuale incapacità di deambulazione e non anche l’impossibilità di compimento degli atti quotidiani della vita. Rileva che, nel caso di specie, le malattie da cui la M. era affetta comportavano che la stessa non era in grado di badare a sè e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita. Rileva, inoltre, che la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’aggravamento delle patologie;

– i motivi sono manifestamente infondati;

– non corrisponde al vero che la Corte territoriale non abbia valutato anche la capacità dell’appellata di compiere gli atti quotidiani della vita. In plurimi passaggi argomentativi della sentenza impugnata è evidenziato che le malattie riscontrate, ed in particolare la depressione nevrotica e la sofferenza polineuropatica simmetrica agli arti superiori, pur determinando difficoltà nel compimento degli atti quotidiani della vita non fossero tali da precludere del tutto la relativa capacità;

– ed infatti, ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, comma 1, in via alternativa l’impossibilità di deambulazione o l’incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana – cfr. Cass. 23 gennaio 1998, n. 636; id. 7 dicembre 1998, n. 12370; 1 luglio 1999, n. 6743. In particolare, con riferimento all’incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, va tenuto conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione così difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) da essere fonte di grave pericolo in ragione di un’incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore (così Cass. 3 aprile 1999, n. 3228), concetto quest’ultimo che esprime l’esigenza della necessità di un aiuto non limitato a taluni soltanto degli atti della vita, seppure indispensabili, ma esteso alla generalità dei bisogni o atti giornalieri (così Cass. 9 ottobre 1998, n. 10056). Si vedano anche Cass. 28 luglio 2015, n. 15882 e Cass. 23 dicembre 2010, n. 6091 che hanno ribadito il principio secondo il quale: “In terna di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, la L. n. 18 del 1980, art. 1, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12 e, alternativamente, dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”;

– va, poi, ricordato che, nelle controversie in materia d’invalidità, il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (principio, affermato, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., da Cass. n. 1652 del 3 febbraio 2012);

– alla luce delle esposte considerazioni non si ravvisano, nella specie, i vizi e le lacune denunciate risolvendosi i rilievi in una inammissibile richiesta di lettura delle emergenze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; id. 13 gennaio 2011, n. 313; 3 gennaio 2011, n. 37; 3 ottobre 2007, n. 20731; 21 agosto 2006, n. 18214; 16 febbraio 2006, n. 3436; 27 aprile 2005, n. 8718);

– quanto, infine, alla lamentata mancata considerazione di un aggravamento, il motivo è del tutto generico;

– la proposta va, pertanto, condivisa e il ricorso va rigettato;

– infine, non vi è luogo a condanna della parte soccombente alle spese, avendo la ricorrente depositato formale dichiarazione ai fini dell’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. – con modificazioni – nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ratione temporis applicabile, trattandosi di procedimento avviato successivamente al 2 ottobre 2003;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del ricorso (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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