Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10767 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12815/2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in Roma Via Carlo

Dossi, 45 presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria, che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 2043/2019 depositato il 13-3-2019 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di O.O., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in base ai fatti narrati dal cittadino, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese per non subire le conseguenze, anche giudiziarie, dell’omicidio di cui era stato accusato al posto del fratello gemello. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile, anche all’esito dell’audizione avanti al Giudice delegato, la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica della (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11. Erronea e parziale valutazione dei fatti narrati dal ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Deduce che il Tribunale non ha adeguatamente considerato il fatto decisivo consistente nel pericolo che il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio, avendo egli allegato compiutamente i fatti giustificativi dei suoi timori. Richiama la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia, nonchè il principio dell’onere probatorio attenuato.

2. Con il secondo motivo, indicato come terzo in ricorso, il ricorrente, nel richiamare diffusamente la normativa di riferimento, si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, per il rischio di subire, in caso di rimpatrio, la pena di morte, la tortura o trattamenti disumani e degradanti, nonchè per la situazione di violenza indiscriminata diffusa in tutta la (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo, indicato come quarto in ricorso, censura il decreto impugnato per violazione del diritto di asilo di cui all’art. 10 Cost., deducendo che in tutto il territorio del suo Paese è sussistente una situazione di violazione dei diritti umani, con i motivi quarto (indicato come sesto) e quinto (indicato come settimo) assume di avere quantomeno diritto alla protezione umanitaria, in considerazione del situazione del suo Paese, nonchè in applicazione del principio di diritto internazionale del “non respingimento”, recepito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6.

4. Tutti i motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità e la valutazione della situazione del Paese di origine del ricorrente, sono inammissibili.

5. Il ricorrente, nel dolersi del diniego del rifugio politico, della protezione sussidiaria e umanitaria, svolge considerazioni generiche e astratte, prive di attinenza al decisum, in ordine al quale non svolge critiche specifiche e pertinenti.

5.2. In particolare, il ricorrente censura il giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata, senza confrontarsi con la motivazione del decreto impugnato, dato che il Tribunale ha analizzato in dettaglio la vicenda narrata e l’ha ritenuta motivatamente inattendibile in ordine a tutti i fatti allegati. L’accertata non credibilità nel senso appena precisato rende inconferente la doglianza sul mancato esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alla fattispecie del rifugio e a quelle previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b) (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018).

5.3. L’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 30105 del 2018). Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla situazione generale del suo Paese, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto alla situazione del Paese di origine, inammissibilmente difforme da quella accertata nel giudizio di merito, senza confrontarsi con l’iter motivazionale del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha esaminato la situazione generale della (OMISSIS), indicando le fonti di conoscenza, ed ha concluso affermando che non è interessata da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito, la motivazione del decreto impugnato è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018) e il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato correttamente esercitato, con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Paese di origine.

5.4. Quanto alla protezione umanitaria, occorre precisare, in via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Tanto premesso, il ricorrente richiama diffusamente la normativa di riferimento, informazioni sulla (OMISSIS) e pronunce giurisprudenziali, nonchè deduce del tutto genericamente la propria situazione di vulnerabilità, facendo riferimento alle condizioni generali del suo Paese, di sovraffollamento e povertà e non consone ad un’esistenza dignitosa, senza affermare di aver allegato nel giudizio di merito alcun elemento individualizzante o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

La sussistenza del fattore di integrazione sociale e lavorativa del ricorrente in Italia è stata esclusa dal Tribunale, sul rilievo che il ricorrente nulla aveva allegato al riguardo. Neppure dette affermazioni sono specificamente censurate, atteso che il ricorrente si limita a richiamare, genericamente, la situazione di grave violazione dei diritti umani in (OMISSIS), che, ove prospettata in termini generali ed astratti come nella specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

Circa la denunciata violazione dell’art. 10 Cost., va ribadito che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (tra le tante Cass. n. 16362/2016 e Cass. n. 11110/2019). La tutela complessivamente risultante dai tre istituti suindicati è idonea a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ad obblighi costituzionali o internazionali.

6. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, considerato che anche le sintetiche deduzioni svolte nel controricorso del Ministero si concretano nell’espressione di formule stereotipate, prive di attinenza alla fattispecie concreta.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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