Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10766 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. I, 04/05/2010, (ud. 03/06/2009, dep. 04/05/2010), n.10766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3337/2006 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA
121, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi (avviso
postale Centro Direzionale G1 – 80143 Napoli), giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto n. 50505/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
13.12.04, depositato il 24/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
Pietro ABBRITTI che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per il
rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso, notificato il 17/01/2006, proposto, da P. C., avverso il decreto del 24/01/05 della Corte di Appello di Roma che ha rigettato il ricorso, da esso avanzato, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un procedimento da lui introdotto – come si legge in decreto – con ricorso del 10 novembre 2000, innanzi al Giudice del lavoro, e definito con sentenza del 5 dicembre 2003;
rilevato come la Corte territoriale, individuata in 3 anni la ragionevole durata del giudizio presupposto, ed esclusa ogni irragionevolezza, abbia compensato le spese;
rilevato come, il ricorrente, con i 5 motivi di gravame, lamenti, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, come: a) la Corte territoriale non abbia riconosciuto, al diritto alla ragionevole durata del processo, quel rango di “diritto fondamentale”, la cui violazione genera – ex se – il diritto al ristoro da liquidare secondo i parametri della Corte CEDU (compreso il “bonus” di Euro 2.000,00) e sulla base dell’intera durata del giudizio presupposto, ed abbia operato un notevole ed irragionevole ed illegittimo discostamento della Corte territoriale dai parametri fissati, dalla Corte CEDU, ai fini sia della valutazione del periodo di ragionevole durata del processo (fissata in soli 3 anni), sia della liquidazione del danno non patrimoniale (mancato riconoscimento del “bonus”, nonchè mancata adozione del parametro dell'”intera durata”);
b) l’altrettanto comunque illegittima conseguente mancata liquidazione delle spese;
rilevato come non risulti depositato controricorso;
vista la richiesta del P.G. in data 12/02/07, di rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la sua manifesta infondatezza;
ritenuta l’accoglibilità della richiesta, posto che, da un lato, vanno sottolineate la più complessiva genericità e l’apoditticità delle censure sollevate dal ricorrente, e, dall’altro, di contro a quanto assume il ricorrente – fermo il profilo per cui l’obbligo di adeguamento del giudice italiano ai parametri della Corte CEDU, non si estende nè al criterio del “bonus”, nè a quello dell'”intera durata del giudizio” – l’avvenuta esclusione di un’irragionevole durata del giudizio appare pienamente in linea con gli standards e con i criteri fissati da questa Corte e dalla Corte CEDU, il che rende del tutto consequenziale il mancato riconoscimento del favore delle spese;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada rigettato e non vadano assunte pronunce sulle spese;
visto l’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi – Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010