Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10766 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.03/05/2017),  n. 10766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4155/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MARITATO, ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7403/2013 della CORTE D’APPELLO di RONIA,

depositata il 30/7/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 6/4/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, decidendo sull’impugnazione di Equitalia Sud S.p.A. nei confronti dell’I.N.P.S. e di B.F., avverso la pronuncia del Tribunale di Velletri – che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale instaurato dalla B. aveva dichiarato cessata la materia del contendere e condannato sia l’I.N.P.S. sia Equitalia Sud S.p.A. al pagamento in favore dell’opponente delle spese processuali -, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava solo l’I.N.P.S. al pagamento delle spese processuali;

– l’I.N.P.S. ricorre per cassazione;

– Equitalia Sud S.p.A. e B.F. sono rimasti solo intimati;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con i motivi di ricorso, deducendo error in procedendo e violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., l’I.N.P.S. censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale, pur a fronte di una notifica dell’atto di appello all’I.N.P.S. del tutto inesistente, omesso di rilevare tale vizio e pronunciato in violazione del contraddittorio;

– i motivi sono manifestamente fondati;

– va preliminarmente ricordata la distinzione tra notificazione (radicalmente) inesistente ovvero (soltanto) nulla. E’ noto come essa sia segnata dal discrimine tra la sua esecuzione in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei (dando luogo ad inesistenza), ovvero mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, ma tuttavia suscettibili dell’istituzione di un simile collegamento, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario: così procurando semplicemente la nullità della notificazione, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice (Cass. 2 dicembre 2009, n. 25350). A più puntuale specificazione del principio, secondo cui la notificazione eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti ne comporta l’inesistenza solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario (diversamente essendo affetta da semplice nullità), è stata ritenuta nulla e non inesistente la notificazione dell’atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario costituito nella prima fase del primo grado di giudizio, anzichè presso il nuovo difensore che lo aveva sostituito in corso di causa (Cass. 21 marzo 2011, n. 6470);

– ebbene, nel caso di specie, si evince dal ricorso dell’I.N.P.S. che la Corte di appello di Roma, con propria ordinanza, rilevato che l’atto di appello era stato “notificato all’I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore in (OMISSIS)” e ritenuto che tale notifica fosse nulla, ne aveva disposto la rinnovazione “… considerato che nel giudizio di primo grado l’I.N.P.S. risulta costituito a mezzo del difensore avv. Paola Scarlato, elettivamente domiciliato in Velletri, alla via Mattoccia n. 61…”;

– il ricorso in appello non era stato, però notificato al suddetto difensore avv. Paola Scarlato e presso l’indirizzo indicato nell’ordinanza della Corte di appello bensì all’avv. Paola Scarpato (omonima del difensore dell’I.N.P.S.) in (OMISSIS);

– la Corte di appello ha omesso di rilevare l’indicato vizio (notifica a soggetto del tutto estraneo) e così pronunciato in difetto della rituale instaurazione del contraddittorio;

– va, inoltre, considerato che la Corte territoriale ha assegnato, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., un termine per la rinnovazione della notifica dell’atto di appello al litisconsorte I.N.P.S. cui, però, ha fatto seguito la notificazione inesistente di cui sopra si detto;

– tale nuovo termine, peraltro, assume, per espressa previsione legislativa, carattere perentorio, sicchè dal mancato adempimento (tale potendo qualificarsi l’adempimento mediante una notificazione inesistente), da parte dell’appellante, dell’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non può che derivare l’inammissibilità del ricorso;

– nè può esser assegnato un ulteriore termine per rinnovare ancora la notifica dell’impugnazione perchè, non essendo stata ordinata ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non è equiparabile a quella dell’atto introduttivo del giudizio – Cass. 18 ottobre 1997, n. 10246; Cass. 10 aprile 1999, n. 3497; Cass. 5 ottobre 2000, n. 13285; Cass. 14 gennaio 2008, n. 625 -, ciò anche a voler aderire all’orientamento secondo il quale, una volta disposta l’integrazione del contraddittorio è possibile concedere il termine ex art. 291 c.p.c., in caso di notifica nulla: v. Cass. 28 novembre 2014, n. 25307; contra Cass. 11 aprile 2016, n. 6982;

– tale inammissibilità si estende anche nei confronti degli altri litisconsorti ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate – cfr. Cass. 12 marzo 2002, n. 3572; Cass. 5 agosto 2004, n. 15062; Cass. 14 gennaio 2008, n. 625 -;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va accolto con conseguente cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il giudizio di appello non poteva essere proseguito. Da tanto deriva altresì che resta ferma la decisione resa dal primo giudice;

– la regolamentazione delle spese del giudizio di appello nei confronti della parte costituita segue la soccombenza; per il medesimo principio, Equitalia Sud S.p.A. va condannata al pagamento in favore dell’I.N.P.S. delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna Equitalia Sud al pagamento, in favore di B.F., delle spese del giudizio di appello che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15% nonchè al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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