Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10765 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 22/04/2021), n.10765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6243/2019 proposto da:

D.B.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico

II, 4 presso lo studio dell’avvocato Angelelli Mario Antonio, che lo

rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 525/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da D.B.B., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente, ha riferito di essere fuggito dal proprio paese d’origine per paura di essere perseguitato a causa della sua militanza politica nel partito politico dell'(OMISSIS), forza politica avversa all’attuale presidente A.C..

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di nessuna delle protezioni richieste, perchè il richiedente non aveva dato prova di essersi rivolto all’autorità statuale per ricevere protezione, o che la medesima autorità non fosse in condizione di proteggerlo, mentre la Corte territoriale ha ritenuto che la partenza del ricorrente dal paese d’origine fosse il frutto di una scelta personale. La Corte d’appello ha rilevato, inoltre, che il ricorrente non aveva fatto cenno ad alcuna situazione d’insicurezza generale nè che vi erano i presupposti della protezione umanitaria.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte d’appello non aveva valutato la credibilità del richiedente secondo i parametri di cui alla norma indicata e per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, del protocollo relativo allo status di rifugiato e della direttiva 2004/83/CE, in ordine all’onere della prova gravante sul richiedente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi, secondo cui la Corte distrettuale ha negato la protezione richiesta “indipendentemente dalla credibilità delle sue dichiarazioni”; pertanto, la credibilità delle dichiarazioni del richiedente, quantomeno davanti alla Corte d’appello, non ha costituito motivo ostativo all’accoglimento della protezione richiesta.

Il secondo motivo è fondato, in quanto la Corte d’appello non si è impegnata in una valutazione comparativa come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/18), tra la situazione attuale del paese d’origine e la situazione dello straniero nel nostro paese, al fine di accertare se il rientro nel paese d’origine determini la specifica compromissione dei diritti umani adeguatamente riconosciuti e goduti nel nostro paese, mentre ha affermato, apoditticamente, che non sussistevano nella fattispecie i presupposti per la protezione umanitaria.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinchè, alla luce del principio sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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