Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10765 del 08/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10765 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 11571-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

2013
765

ricorrente

contro

BRAWO SPA (BRASS WORKING SPA) in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore quale
Consigliere Delegato, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA G. FERRARI 11, presso lo studio
dell’avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 08/05/2013

difende unitamente all’avvocato MENDOLIA STEFANO
giusta delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 11/2011 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il
10/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato VALENZA
STEFANO delega Avvocato VALENZA DINO che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

l

a

..

PREMESSO IN FATTO.
1. Con sentenza n. 11/66/11, depositata il 10.1.11 e notificata il 4.3.11, la Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla Brawo(Brass Working) s.p.a. avverso la decisione di primo
grado con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti del diniego di rimborso e dei conseguenti avvisi di pagamento emessi dall’
Amministrazione, ai fini dell’imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica e relativa addizionale provinciale, ai sensi degli artt. 6 d. 1. n. 511/88, convertito
in 1. n. 20/89, e 52-54 d.lgs. n. 504/95.
2. La CTR – in riforma della decisione di prime cure riteneva, invero, che, in presenza di un’unica unità produttiva, il fatto che la Brawo s.p.a. avesse la disponibilità di due punti presa facenti capo a due diverse officine fosse irrilevante, ai fini della liquidazione
dell’imposta, che doveva, pertanto, essere effettuata in
relazione all’intera unità produttiva globalmente considerata, e non partitamente per ciascuna officina.
3. Per la cassazione della sentenza n. 11/66/11 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane affidato a due motivi,
ai quali la Brawo s.p.a. ha replicato con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
OSSERVA IN DIRITTO.
1.Dall’esame degli atti del presente giudizio si evince
che la società Brawo (Brass Working) s.p.a. esercita la
sua attività industriale in due distinte unità produttive, site in Pian Camuno (BS), ciascuna di esse munita di
un punto presa per la fornitura di energia elettrica.
Con istanza dell’1.6.05, la predetta società chiedeva
all’Agenzia delle Dogane il rimborso della maggior somma
– a suo dire – versata, a titolo di imposta erariale sul
consumo dell’energia elettrica e relativa addizionale
provinciale, ai sensi degli artt. 6 d. 1. n. 511/88, convertito in 1. n. 20/89, e 52-54 d.lgs. n. 504/95, per
avere pagato le imposte in parola, non per una sola volta
sull’intera unità produttiva, bensì partitamente sui consumi effettuati per ciascuno dei due punti di acquisto
dell’energia elettrica.
1.1. Tale istanza veniva, peraltro, disattesa dall’ Ufficio con provvedimento di diniego dell’1.12.05, con conseguente emissione dei relativi avvisi di pagamento, sulla
base di una verifica eseguita da tecnici dell’ Amministrazione presso la sede della Brawo s.p.a., i cui risultati – trasfusi nel verbale di constatazione del 12.11.02
– evidenziavano l’inesistenza del requisito della “contiguità” tra le due unità produttive gestite dalla contribuente, per cui i consumi di energia elettrica delle
stesse non potevano essere cumulati, al fine di ottenere
un regime impositivo più conveniente.
1.2. Avverso tali provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso la Brawo s.p.a. alla CTP di
Brescia, che lo rigettava, ritenendo le doglianze della
ricorrente non giustificate dalla normativa vigente.
Sull’appello della contribuente, la CTR della Lombardia
si pronunciava accogliendolo con la sentenza n. 11/66/11,

Z

gravata da ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Dogane, affidato a due motivi.
2. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – l’ Agenzia delle Dogane denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d. 1. n. 511/88, convertito in 1. n.
20/89, e 52-54 d.lgs. n. 504/95.
2.1. Si duole, invero, l’Amministrazione del fatto che la
CTR abbia ritenuto fondata – peraltro, con motivazione
del tutto incongrua – la pretesa di restituzione delle
imposte corrisposte in riferimento ai due distinti stabilimenti che, sebbene ricompresi nell’unico polo produttivo facente capo alla Brawo s.p.a., sono posti in località
diverse e sono autonomamente alimentati mediante distinti
punti-presa.
Il giudice di appello – a parere della ricorrente avrebbe, di contro, dovuto valorizzare, ai fini della
corretta determinazione dell’imposta erariale sul consumo
dell’energia elettrica e della relativa addizionale provinciale, ai sensi degli artt. 6 d. 1. n. 511/88, convertito in 1. n. 20/89, e 52-54 d.lgs. n. 504/95, il presupposto oggettivo costituito dall'”officina”, come singola
unità produttiva e di consumo dell’energia elettrica,
previsto dalle disposizioni succitate e coerente con la
natura delle imposte in questione, che sono imposte di
consumo e non sul reddito. Del tutto irrilevante, ai fini
della debenza e del computo di dette imposte sarebbe,
pertanto, il dato – erroneamente valorizzato, invece,
dalla CTR – della riconducibilità di entrambe le officine
ad un unico soggetto obbligato ed alla sua attività
aziendale.
2.2. Il ricorso è fondato.
2.2.1. Questa Corte ha – per vero – già avuto modo di
precisare, con riferimento ad analoga vicenda concernente
proprio la stessa Brawo s.p.a., che in tema di imposta
erariale sul consumo dell’energia elettrica, sia l’addizionale provinciale, prevista dall’art. 6 del d. 1. n.
511/88, in ordine a qualsiasi uso effettuato in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni, fino al limite massimo
di 200.000 chilowattora di consumo al mese, che le aliquote dell’imposta erariale sul consumo di energia elettrica (cfr. Cass. 24687/11), si applicano in relazione a
ciascun distinto punto di acquisto dell’energia, anche se
una pluralità di essi facciano capo ad un medesimo soggetto giuridico esercente un’unitaria attività produttiva. Ed invero, va osservato, al riguardo, che l’art. 54,
co. 3, del d.lgs. n. 504/95 (cui rinvia l’art. 6, co. 6
del d. 1. 511/88, convertito nella 1. n. 20/89, in materia di addizionale provinciale), facendo riferimento alle
linee di distribuzione, a proposito delle officine delle
ditte acquirenti di energia elettrica per farne rivendita
o per uso proprio, ha riguardo ad una situazione sovrapponibile a quella descritta dal precedente comma secondo,
che, relativamente al fabbricante, prevede la figura delle officine distinte perché esercitate in luoghi differenti, anche se messi in comunicazione attraverso un’uni-

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ca linea di distribuzione, rendendo – in tal modo – rilevante il luogo di fornitura dell’energia (Cass. 2847/12).
Se ne deve necessariamente inferire che, con riferimento
ad entrambe le imposte suindicate, e contrariamente a
quanto ritenuto dal giudice di appello, l’elemento chiave
per la determinazione della spettanza e della quantificazione, sia dell’imposta erariale sul consumo dell’energia
elettrica, che della relativa addizionale provinciale, è
costituito dal presupposto oggettivo rappresentato
dall'”officina”, come luogo di fornitura dell’energia.
Per converso, rilievo alcuno riveste, ai fini in questione, l’elemento soggettivo costituito dalla riconducibilità delle diverse unità produttive ad un unico soggetto
obbligato ed alla sua unitaria attività aziendale.
2.2.2. Né la disciplina suesposta risulta in contrasto come sostenuto dalla Brawo s.p.a. – con gli artt. 3 e 53
Cost., nella parte in cui assoggetta a maggiore imposizione sui consumi di energia elettrica i contribuenti che
prelevano energia da differenti punti di consegna, rispetto a quelli che prelevano la stessa quantità di energia da un unico punto di consegna, precludendo ai primi
l’applicazione regressiva del prelievo stabilita per i
secondi. Va, difatti, considerato, in proposito, che la
disponibilità di plurimi punti di presa, consentendo una
più flessibile ed articolata organizzazione dell’attività
produttiva, legittima la diversificazione impositiva e
costituisce un presupposto oggettivo, la cui valorizzazione è coerente con la natura del tributo, che è imposta
di consumo e non sul reddito; tanto più che solo a quest’ultima è riferibile il principio costituzionale di
progressività (Cass. 2847/12; v. pure Cass. 24258/11).
3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione
dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384, co. 1
c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla
contribuente.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico della resistente soccombente, nella misura
di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei
giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della
contribuente; condanna la resistente alle spese del presente giudizio, che liquida in C 7.000,00, oltre alle
spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 5.3.2013.

– 3 –

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