Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10765 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9777-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARGANO 26,

presso lo studio dell’avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO PASQUALE DI PAOLA;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENATO PRESTINONI,

STEFANIA CONTALDI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1678/2017 della CORTE D’APPELLO di

MILANO, depositata il 27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 1172/2016, in accoglimento parziale delle domande proposte da B.A. nei confronti del figlio B.L. accertava e dichiarava la nullità della donazione fatta dalla coniuge a favore del convenuto per mancanza dei requisiti di forma previsti a pena di nullità dall’art. 782 c.c., senza però condannarlo alla restituzione di alcunchè.

A seguito di appello interposto da B.A., la Corte di Appello di Milano, con ordinanza n. 3478/2017, pronunciata ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta, confermando le ragioni giuridiche addotte dal giudice di prime cure.

Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano B.A. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

B.L. resiste con controricorso deducendo una duplice causa di inammissibilità del ricorso: per tardività dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. e per essere proposta avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Milano ex art. 348 bis c.p.c..

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative e parte ricorrente anche documentazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

Atteso che:

è pregiudiziale l’accertamento dell’ammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo, del tempo della proposizione dell’impugnazione e della natura del provvedimento impugnato, come del resto eccepito dallo stesso controricorrente.

L’art. 348-ter c.p.c., comma 3, dispone: “Quando è pronunciata l’inammissibilità (dell’appello), contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360 c.p.c., ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327 c.p.c., in quanto compatibile.”

Come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2016 n. 25513; Cass., Sez. Un., 15 maggio 2018 n. 11850) il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

E’ il caso di precisare che il termine di sessanta giorni vale anche quando il ricorso censuri l’ordinanza della corte d’appello per vizi propri. Se è vero, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte, componendo contrasto di giurisprudenza (v. Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016 n. 1914), hanno ammesso che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c. sia ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, è anche vero che la giurisprudenza ha altresì chiarito (v. Cass. 6 febbraio 2017 n. 3067 e Cass. 13 ottobre 2016 n. 20662) che il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c. è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. nei casi in cui questa risulti consentita.

Nel caso di specie, a fronte di dichiarazione in ricorso di mancata notificazione dell’ordinanza e in presenza di richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio effettuata da parte ricorrente alla corte d’appello – ciò che legittima acquisizione di documentazione d’ufficio – risulta da attestazione telematica della Corte di appello di Milano (rilasciata dall’operatore Be.Da. in data 6 aprile 2018) che l’ordinanza impugnata è stata comunicata all’Avvocato Daniela Manichino (all’indirizzo di posta elettronica certificata: danielamanichino.milano.pecavvocati.it), difensore del ricorrente in appello, in data 27 febbraio 2017.

In argomento, va data continuità all’orientamento di questa corte secondo cui l’estrazione di copia autentica della sentenza è, ai fini del decorso dei termini di impugnazione, una forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza, vertendosi in un’ipotesi in cui la conoscenza è ottenuta in via formale, per essere stata acquisita all’esito di un’attività istituzionale, regolata dalla legge, che impone l’individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonchè dell’annotazione della data di rilascio di essa (così Cass. 1 giugno 2017 n. 13858; Cass. 11 giugno 2012 n. 9421; Cass. 2 ottobre 2008 n. 24418; Cass. 21 novembre 2006 n. 24742; Cass. 16 giungo 2004 n. 11319; Cass. 23 febbraio 2000 n. 2068 e Cass. 27 maggio 1994 n. 5230).

Orbene essendo stato il ricorso per cassazione proposto con notificazione del 26 marzo 2018, risulta trascorso il termine di 60 giorni a computarsi dalla predetta data del 27 settembre 2017, pur tenuto conto della sospensione feriale.

Del pari è fondata l’ulteriore causa di inammissibilità, ossia l’avvenuta impugnazione con l’unico motivo di ricorso dell’ordinanza della corte d’appello, giacchè l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa a norma dell’art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione solo ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, e limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (Cass., Sez. Un., n. 1914 del 2016), mentre l’ipotizzato errore qui imputato alla Corte di appello (per aver ritenuto che le liberalità, attuate a mezzo bonifico da C.B. al figlio B.L., fossero donazioni indirette e dunque sottratte al vincolo della forma) non giustifica il ricorso per cassazione, peraltro ordinario, indirizzato avverso detta ordinanza, la quale si è limitata ad approfondire le stesse ragioni addotte dal giudice di prime cure e fatte oggetto dei motivi di appello.

Dovendosi in definitiva dichiarare inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA