Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10764 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 22/04/2021), n.10764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5655/2019 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in Firenze, viale Antonio

Gramsci n. 22, presso lo studio dell’avv. R. Vignali, che lo

rappresenta e difende, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 58/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da H.S., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese d’origine perchè non aveva i mezzi per il proprio sostentamento e dopo essere giunto in Libia, dove aveva subito varie violenze, si era imbarcato per l’Italia.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di nessuna delle protezioni richieste, perchè non risultava prospettato alcun timore di persecuzione, essendo trascorso molto tempo dai fatti narrati, nè erano stati allegati pericoli collegati a uno stato di conflitto armato. La Corte d’appello non riconosceva neppure la protezione umanitaria, perchè le violenze subite si sarebbero verificate in Libia.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, erroneamente, la Corte territoriale aveva imputato all’appellante di non aver fatto alcuno sforzo per suffragare le proprie affermazioni, nonostante il tribunale non avesse neanche contestato la credibilità del racconto; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello rigettato l’istanza di protezione umanitaria, benchè la violenza sessuale subita in Libia potesse costituire una situazione di vulnerabilità che sarebbe stata pregiudicata dallo sradicamento dal tessuto sociale italiano e dal rientro nel paese d’origine.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati, in quanto la Corte d’appello non si è impegnata ad approfondire la situazione di vulnerabilità dedotta dal ricorrente pur se maturata nel paese di transito (la Libia); in particolare, la Corte d’appello non ha verificato se la sofferenza psichica per la violenza sessuale subita (anche se nel paese di transito), possa risultare particolarmente gravosa, oltre la soglia incomprimibile della tutela dei diritti umani (Cass. n. 4455/2018), dal rientro nel paese d’origine.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinchè, alla luce del principio sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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