Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10764 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 16/05/2011), n.10764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 13.6.07, depositata il 15/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

OSSERVA

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di V.D. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale -in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Ilor in relazione a reddito di partecipazione a società di persone con riguardo all’anno di imposta 1995 – la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

2. Rilevato che nella specie si controverte di accertamento concernente il reddito di partecipazione ad una società di persone e che non risulta che siano state proposte dal socio esclusivamente eccezioni di tipo personale, deve evidenziarsi che questa Corte ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 8, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008).

Pertanto, non potendo essere il presente procedimento essere iniziato nè proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, omesso da parte dei giudici di primo grado e di appello, deve essere compiuto in sede di legittimità’, essendo la Corte dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito, con la conseguenza che la sentenza impugnata in questa sede, sulla quale soltanto può immediatamente pronunciarsi questa Corte, deve essere cassata (restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di primo grado), con rinvio alla C.T.P. di Caserta che provvederà a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio.

Rilevato che la citata sentenza delle Sezioni Unite è intervenuta dopo l’introduzione del giudizio di primo grado, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. di Caserta. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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