Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10764 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9559-2018 proposto da:

M.G. E FIGLI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE POLITO;

– ricorrente –

contro

C.R., C.G., C.R.M.,

C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2/02018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Rutigliano, con sentenza n. 97/2012, accoglieva la domanda proposta da C.A. nei confronti della ditta M.G. & Figli s.r.l. di risoluzione del contratto di compravendita stipulato fra le parti in data 1 giugno 2004, avente ad oggetto un trattore, e, per l’effetto, lo dichiarava risolto, condannando la convenuta alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni.

A seguito di gravame interposto dalla M.G. & Figli s.r.l. e a seguito di riassunzione ex art. 303 c.p.c. nei confronti di C.P., C.R., C.G. e C.R.M., in qualità di chiamati all’eredità di C.A., la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 2/2018, accertando la contumacia di C.R., C.G. e C.R.M., dichiarava inammissibile l’appello per difetto di contraddittorio, in virtù della rilevata carenza di legittimazione passiva degli appellati.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari la M.G. & Figli s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su unico motivo.

Sono rimasti intimati gli eredi di C.A..

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore della ricorrente, ìl presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha anche depositato memorie illustrative.

Atteso che:

con unico motivo la M.G. & Figli s.r.l. denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 303 e 110 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. In particolare, ad avviso della ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’appello per carenza di legittimazione passiva dei chiamati all’eredità, pretendendo una prova di accettazione della stessa non richiesta, con illegittima inversione dell’onere probatorio.

Il ricorso, con il motivo in esso articolato, è fondato.

Se è vero che secondo il costante orientamento di questa Corte, nell’ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa “legitimatio ad causam” si trasmette non al semplice chiamato all’eredità, bensì all’erede – tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l’acquisto di tale qualità, nemmeno nell’ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del “de cuius”, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione, anche tacita (art. 476 c.c. e art. 485 c.c., comma 2) – è stato però precisato (Cass. n. 21227 del 2014, in motivazione) “che il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all’eredità (art. 486 c.p.c.), è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c. In tal caso, la parte che procede alla riassunzione, ha l’onere di individuare i chiamati all’eredità rispetto ai quali sussistono, in tesi se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l’accettazione dell’eredità. Ne consegue che, pur non assumendo i chiamati all’eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, la qualità di erede, hanno l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di “legitimatio ad causam”, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione”. Più nello specifico, è stato puntualizzato che, “in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta o conoscibile con l’ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.). La funzione dell’atto di riassunzione è infatti, quella di proseguire il giudizio, mettendo controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l’eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire. Allorchè, pertanto, il venir meno del titolo successorio non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi (registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc.), ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell’atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti (Cass.13738 del 2005), anche alla luce di una interpretazione dell’art. 303 c.p.c., comma 2, conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all’art. 111 Cost. (Cass. n. 21287 del 2011). In tal caso, viene a gravare sui convenuti in riassunzione l’onere di dimostrare il contrario, e se del caso di chiarire la loro posizione in tempo utile. Ciò vale in particolar modo nei casi simili a quello in esame, in cui la causa debba essere riassunta nei confronti degli eredi della parte defunta, ed il venir meno della qualità di erede dipenda da una libera scelta dell’interessato, come nel caso di rinuncia a.1l’eredità non ancora esternata alla data della notificazione dell’atto di riassunzione (Cass. 14 ottobre 2011 n. 21287, cit.)”.

E poichè nella specie da un lato non risulta trascritta, prima della riassunzione del giudizio nei suoi confronti, la rinunzia di C.P. all’eredità del padre, C.A.; dall’altro dal rapporto di filiazione di C.R., C.G. e C.R.M., costituente titolo per la loro successione legittima ai sensi dell’art. 565 c.c. e ss., poteva desumersi lo stato di fatto legittimante la successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., non evincendosi dagli atti circostanze ostative all’acquisto dell’eredità, alla luce degli enunciati principi di diritto, C.R., C.G. e C.R.M. avrebbero dovuto eccepire e dimostrare, nella fase di appello, che mancava il titolo a succedere.

Avendo invece scelto di restare contumaci per l’intero gravame e considerata altresì che la loro evocazione era stata effettuata collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius, la notificazione andava ritenuta astrattamente idonea a perfezionare il contraddittorio, salvo verificare la regolarità in concreto della notificazione medesima alla luce dei parametri di cui all’art. 303 c.p.c., accertamento che comunque avrebbe dovuto comportare al più l’assegnazione di un nuovo termine, dovendosi comunque ritenere la loro legittimazione processuale nel giudizio de quo.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi sopra esposti, affermando che “l’odierno appellante, per quanto abbia tempestivamente notificato agli asseriti eredi del C.A. il ricorso in riassunzione, ha mancato di allegare qual si voglia documentazione idonea a comprovare l’assunzione dello status di erede da parte di ciascun appellato”.

Del resto, la sentenza invocata dal giudice territoriale – Cass. 12 giugno 2006 n. 13571 – attiene a diversa fattispecie in cui la parte, al fine di eccepire la non integrità del contraddittorio, ha in quel solo caso l’onere di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, oltre che di indicare i presupposti di fatto che giustificano l’integrazione stessa e dunque, affronta la questione sotto diversa prospettiva.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte di appello di Bari, in altra composizione, per nuovo esame della causa alla luce dei principi suesposti. Al giudice del rinvio è, altresì, demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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