Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10764 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia e Romagna n. 3/2008/10 depositata l’11/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Forlì che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il diniego di condono Irpef e Ilor 1990.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 e L. n. 289 del 2002, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha ritenuto che l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società potesse configurare presupposto per l’applicazione della definizione agevolata.

La censura è fondata. La definitività dell’avviso di accertamento notificato ai fini Irpef al G., in quanto socio della s.n.c. Ghiradi Mangimi s.a.s., esclude che, in relazione a tale avviso, possa ritenersi sussistente una lite pendente, agli effetti di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, anche in pendenza del giudizio promosso dalla società avverso l’avviso di accertamento emesso ai fini Ilor nei confronti della società medesima.

La sentenza impugnata va pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va rigettato il ricorso proposto dal G. alla CTP di Forlì.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese della fase di merito e del giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo; compensa tutto.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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