Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10763 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 22/04/2021), n.10763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5365/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avv. G. Biscaroni, che lo rappresenta e difende, come da

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 642/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da S.S., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente, ha riferito che le ragioni che gli impedivano di far rientro nel proprio paese d’origine, consistevano nelle possibili ripercussioni per essere stato un attivista del partito politico (OMISSIS) prima del colpo di Stato militare del (OMISSIS). Inoltre deduceva gravi condizioni di salute per le quali necessita di cure mediche specialistiche non praticabili in (OMISSIS).

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di nessuna delle protezioni richieste facendo proprio il giudizio di non credibilità espresso dal tribunale sulla base della mancanza di riscontri consistenti in specifici elementi di prova a supporto del narrato.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte d’appello omesso di valutare le documentate condizioni di salute del ricorrente al fine del riconoscimento della protezione umanitaria richiesta; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello rigettato l’istanza di protezione umanitaria, nonostante le comprovate condizioni di salute del ricorrente.

Il primo motivo è inammissibile, per l’esistenza di una doppia decisione “conforme” sui medesimi fatti che non consente di prospettare in cassazione il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. un. 8053/14).

Il secondo motivo è fondato, non avendo la Corte preso minimamente in considerazione i motivi d’appello dedotti dal ricorrente (come riferiti in ricorso), in relazione al proprio stato di salute; nè si è impegnata in una valutazione comparativa (come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/18), tra la situazione attuale del paese d’origine e la situazione dello straniero nel nostro paese, al fine di accertare se il rientro nel paese d’origine determini la specifica compromissione dei diritti umani adeguatamente riconosciuti e goduti nel nostro paese.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinchè, alla luce del principio sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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