Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10763 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 16/05/2011), n.10763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato GRECO MARCELLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 338/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 18.5.07,

depositata il 25/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA

RAFFAELE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di D.V.P. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente) rilevando l’irritualità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella opposta in quanto effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. riportandosi nella relata esclusivamente l’indicazione che si era proceduto a tale tipo di notifica “non avendo rinvenuto alcuno in casa”.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 60 – rectius, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) è manifestamente fondato.

Giova innanzitutto chiarire che dalla sentenza impugnata non risulta in alcun modo in contestazione nè che il luogo di notificazione fosse stato correttamente individuato nè che fossero state correttamente espletate le formalità previste per la notifica ai sensi del citato art. 140 c.p.c. (deposito di copia nella casa comunale, affissione di avviso e invio di raccomandata), ravvisando i giudici d’appello l’irritualità della notifica esclusivamente nel fatto che nella relata il notificatore non avesse dato compiutamente atto della impossibilità di consegnare l’avviso nel luogo ed alle persone in sequenza indicate nell’art. 139 c.p.c. Tanto premesso, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando, come nella specie, siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito. Pertanto -non essendo in discussione che il luogo della notifica fosse quello di effettiva residenza della destinataria, nè risultando che quest’ultima abbia allegato e provato di non essere più (o non essere mai stata) residente in quel luogo-, una volta riscontrato che in tale luogo non era stata rinvenuta nessuna delle persone alle quali, a norma dell’art. 139 c.p.c., poteva essere consegnato l’atto da notificare, il notificatore poteva e doveva procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. L’espressione “non avendo rinvenuto alcuno in casa”, che secondo la sentenza impugnata non sarebbe sufficiente a dare conto della impossibilità di consegnare l’avviso nel luogo ed alle persone in sequenza indicate nell’art. 139 c.p.c., è invece da ritenersi idonea ad esplicitare in maniera chiara la sussistenza dei presupposti per la notifica de qua: una volta che il notificatore ha dato atto nella relata della mancanza, presso il luogo ove deve essere effettuata la notifica, di ogni e qualsiasi persona, ha implicitamente affermato anche la mancanza delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., senza necessità di specificarne l’assenza singolarmente.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Atteso lo sviluppo della vicenda processuale nel merito, si dispone la compensazione delle spese dei relativi giudizi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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