Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10763 del 03/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.03/05/2017), n. 10763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25708/2015 proposto da:
SOCIETA’ CENTRO DIAGNOSI SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SANDRO GALLUSI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 2138/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 29/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
dato atto che parte ricorrente, all’esito della notifica del decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio sulla base della proposta formulata del relatore, ha depositato memoria;
ritenuto, anche alla stregua della non uniformità in materia della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 30 dicembre 2004, n. 24170, dalla quale pare divergere l’orientamento più recente della sezione tributaria: da ultimo si vedano Cass. sez. 5, 20 dicembre 2016, n. 26278 e Cass. sez. 6-2, 15 novembre 2013, n. 25654) non emerga, prima facie, in maniera univoca l’inammissibilità del ricorso della ricorrente, indicata nella proposta del relatore depositata in atti.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017