Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10762 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 22/04/2021), n.10762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5258/2019 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in Perugia, via della

Cupa n. 7, presso lo studio dell’avv. D. Porena, che lo rappresenta

e difende, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 556/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da H.A., cittadina (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

La ricorrente ha riferito di essere orfana di padre e di madre e in ragione di ciò, avendo perso i suoi punti di riferimento affettivi e familiari si riteneva vulnerabile in quanto donna in giovane età ((OMISSIS) anni).

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto che la ricorrente fosse una migrante economica che aveva narrato una vicenda di carattere esclusivamente privato che non poteva rientrare in nessuna delle protezioni richieste.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e dell’art. 4 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e per omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 circa la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono fondati, con assorbimento del terzo.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 17075/18, 9427/18).

Nel caso di specie, nulla di tutto ciò si è verificato, avendo la Corte d’appello mancato di approfondire l’eventuale sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione invocata, ma avendo semplicisticamente predicato la loro insussistenza sulla base del carattere privato della vicenda.

In accoglimento del primo e secondo motivo, assorbito il terzo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinchè, alla luce del principio sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA