Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10762 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 05/06/2020), n.10762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18066-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO TREDICINE;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.DELLA CROCE 44, presso

lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 681/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza pubblicata del 22.1.2018, il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Napoli, rigettò la domanda proposta da M.G. nei confronti della Groupama Assicurazioni s.p.a.;

– M.G. aveva agito in giudizio per chiedere, quale perito assicurativo, il pagamento di prestazioni professionali svolte in favore della società;

– per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso M.G. sulla base di cinque motivi;

– ha resistito con controricorso la Groupama Assicurazioni s.p.a.;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di improcedibilità del ricorso, per assenza della relata di notifica della sentenza impugnata.

Diritto

RITENUTO

che:

– osserva preliminarmente il collegio che la relata di notifica della sentenza impugnata è contenuta nel fascicolo del controricorrente, e, conseguentemente non sussiste la causa di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2;

– le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10648 del 2 maggio 2017, hanno affermato che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, qualora il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica della sentenza impugnata, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cassazione civile sez. II, 27/11/2019, n. 30984;

– il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile, aì sensi di cui all’art. 325 c.p.c., in quanto tardivamente proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza d’appello;

– risulta dalla produzione del controricorrente che la sentenza, pubblicata in data 22.1.2018, è stata notificata in data 23.1.2018 sicchè il ricorso, notificato l’11.6.2018 è stato tardivamente proposto oltre il termine di sessanta giorni;

– il ricorso, va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 350,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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