Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10761 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 22/04/2021), n.10761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3382/2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Perugia, via Favorita n. 9,

presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende,

come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 739/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

17/11/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da A.A., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente, ha riferito di avere un fratello che apparteneva al comitato studentesco di (OMISSIS) e di essere stato arrestato insieme a suo fratello dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro di piazza tra uomini di tale partito e (OMISSIS). Ha riferito, inoltre, di essere stato liberato grazie al padre e di essere fuggito dal (OMISSIS) per decisione dei suoi genitori.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto la narrazione sostanzialmente non credibile, richiamando il giudizio del tribunale e rilevando che la vicenda non risultava in alcun modo circostanziata per l’assenza di qualunque riscontro (oltre che di natura privata), dimodochè non risultava possibile l’esercizio di poteri d’indagine officiosi. Non veniva, pertanto, riconosciuta la protezione internazionale richiesta, avendo, inoltre, la medesima Corte accertato che in (OMISSIS) non sussiste una situazione di conflitto armato che ponga a rischio qualsiasi cittadino, per il solo fatto di trovarsi sul quel territorio. Neppure erano state, allegata e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità. Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3 e art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la mancata valutazione, da parte del giudice del merito, delle prove documentali offerte.

Il primo motivo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, perchè sollevano censure di merito sull’accertamento di fatto della situazione generale del (OMISSIS) (in particolare, della città di provenienza), condotto dalla Corte d’appello sulla base delle fonti informative consultate, alle quali il ricorrente contrappone altre fonti, ma rimanendo la sua, una critica al merito della valutazione, rispetto alla quale non può porsi, in sede di legittimità, una questione di erronea valutazione del materiale istruttorio, se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella fattispecie (Cass. n. 27000/16, 11892/16).

Il secondo motivo è fondato, in quanto la Corte d’appello non si è impegnata in un giudizio comparativo, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/18), tra la situazione attuale del paese d’origine e la situazione d’integrazione nel tessuto sociale dello straniero nel nostro paese, al fine di accertare se il rientro nel paese d’origine determini la specifica compromissione dei diritti umani adeguatamente riconosciuti e goduti nel nostro paese.

In accoglimento del secondo motivo, dichiarati inammissibili i restanti, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinchè, alla luce del principio sopra esposto, riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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