Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10761 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 16/05/2011), n.10761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Fallimento UNIPROF s.r.l., elett.te dom.to in Roma, via dei Faggella

4/d (c/o Benedetta Pellegrino Cocchi), rappr.to e difeso dall’avv.to

Pellegrino Rocco, per mandato a margine del ricorso autorizzato dal

giudice delegato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione della C.T.R. della Campania n. 2010 154/45/06,

emessa il 13 luglio 2006, depositata il 22 9233 settembre 2006, R.G.

6083/05;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Cons. Dott. IANNELLI

Domenico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della curatela fallimentare della UNIPROF s.r.l. dell’avviso di accertamento notificato dall’Ufficio I.V.A. di Napoli relativo alla maggiore imposta di Euro 55.113, dovuta per l’anno 1997, oltre sanzioni e interessi, impugnazione incentrata sul diritto alla detrazione di crediti d’imposta;

la C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso della curatela mentre la C.T.R. ha ritenuto insussistente il diritto alla detrazione trattandosi di acquisti relativi ad anni precedenti e per i quali non erano state prodotte le fatture;

Ricorre per cassazione la curatela fallimentare per violazione e falsa applicazione dell’art. 2220 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22 ponendo alla Corte il seguente quesito di diritto: se nella specie sia inapplicabile l’art. 2220 c.c. essendo operanti il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22 e tanto in guisa da ritenere che la conservazione delle scritture contabili debba avvenire nei termini stabiliti dalle dette norme sicchè la mancata risposta alle richieste dell’ufficio, spirati i detti termini, non possa qualificarsi attività che non consente allo stesso il controllo della detraibilità, essendo anche spirati i termini per l’accertamento, sì da considerare cristallizzato il credito esposto nella dichiarazione non accertata e illegittimo l’accertamento a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza della C.T.R.;

rilevato che in data 11 novembre 2010 è stata depositata relazione che ha ritenuto sussistenti i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio del ricorso manifestamente infondato per essere il contribuente tenuto alla conservazione della documentazione contabile sino alla definizione del periodo di imposta;

ritenuto che, prioritariamente, rispetto ad ogni altra valutazione, deve rilevarsi come l’unico motivo di ricorso proposto dal contribuente sia inammissibile per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. Ai sensi della disposizione indicata, invero, il quesito inerente ad una censura di diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, come quello in rassegna, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere, dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (cfr. Cass. civ. S.U. n. 3519/2008). Il ricorso è peraltro carente sul piano dell’autosufficienza non offrendo una puntuale indicazione e descrizione delle circostanze che ne costituiscono il fondamento, al fine di consentire, immediatamente, il vaglio della relativa rilevanza e decisività (cfr. Cass. civ. n. 21621/2007, 18506/2006).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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