Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10761 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 05/06/2020), n.10761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 13391-2019 proposto da:

V.A., IMMOBILIARE 2P di P.G. & C. SNC, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE AMERICA 11, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO BIANCOLILLO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13018/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel procedimento definito con la sentenza della Sezione Seconda, 24 maggio 2018 n. 13018, V.A. ha avanzato, con ricorso notificato a mezzo pec il 18 aprile 2019, istanza di correzione nella parte del dispositivo in cui, per mero errore materiale, ha condannato la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese di giudizio liquidate in Euro 320,00, peraltro comprensivo di Euro 200,00 per esborsi e quindi al netto di Euro. 120,00, laddove i parametri ministeriali per un giudizio di Cassazione il cui valore è di Euro 26.000,00, come nel caso di specie, stabilirebbero un importo medio di spese legali di Euro 2.935,00.

L’intimata N.C. non ha svolto attività difensiva.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta l’art. 391-bis c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’accoglimento dell’istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta è stata notificata all’avvocato del ricorrente.

Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.

Si legge nel dispositivo della sentenza: “Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.20,00, di cui Euro 200,00 per esborsi”, nonostante l’indicazione delle spese processuali sia effettata con ripartizione espressa in migliaia, come si desume dalla indicazione del punto subito dopo la cifra del 3, sì da corrispondere al ben diverso importo di 3.2004.

Dunque, deve ravvisarsi nella sentenza n. 13018 del 2018 di questa Corte il denunciato errore materiale, al quale può porsi rimedio disponendosi che il dispositivo del provvedimento venga modificato nel senso che laddove sono scritte le parole “condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.20,00” devono essere sostituite con la dizione “condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00 “.

Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 13018 del 2018 nel senso che nella parte dispositiva laddove è previsto “condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.20,00” deve inserirsi ed intendersi “condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00 “.

Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta sentenza della sostituzione così disposta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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