Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10761 del 03/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.03/05/2017),  n. 10761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12878/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIO BALSAMO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1671/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata il

21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di M.A. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 1671/17/2015, depositata in data 21/04/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente di rimborso della ritenuta del 20% operata dal comune di Zafferana Etnea sulla somma liquidatale a titolo di indennità di esproprio per pubblica utilità per l’acquisizione di un terreno – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che trattandosi di somma erogata a titolo di risarcimento danno e non di indennizzo per pubblica utilità, al di fuori di qualsivoglia procedura espropriativa ed in mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità, la somma erogata non era soggetta a tassazione per plusvalenza.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente principale lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 413 del 1991, art. 11, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto l’assenza del presupposto impositivo in relazione a risarcimento danni riconosciuto per occupazione acquisitiva.

2. La censura è fondata. Le argomentazioni espresso dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 15232 del 2009) possono essere estese anche nel caso di occupazione usurpativa (cfr. Cass. n. 13023/2010, nonchè S.U. n. 20158/2010; Cass. 17135/2015; Cass. 1409/2015). Costituisce infatti ormai principio consolidato di questa Corte che, in tema di imposte sui redditi, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi e sia conseguito dopo l’entrata in vigore della norma citata è assoggettato a tassazione, ancorchè il decreto di esproprio o la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva siano intervenuti in epoca anteriore ai 1 gennaio 1989. L’art. 11, difatti, qualifica plusvalenze, che costituiscono reddito imponibile e che, pertanto, concorrono alla Formazione dei redditi diversi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 (nel testo rilevante pro tempore), non solo le indennità di espropriazione, ma anche le “somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche” (art. 11, comma 5). E, dunque, prevede (al comma 7) che gli enti eroganti devono operare una ritenuta a titolo di imposta del 20% all’atto della corresponsione delle somme “per risarcimento danni da occupazione acquisitiva”. Come si apprende dalla stessa narrativa della sentenza gravata e del ricorso e controricorso, il credito risarcitorio della contribuente per il danno da lei subito, per effetto della occupazione usurpativa del suo terreno, è stato riconosciuto e liquidato, a seguito di pronunce della Corte d’appello di Messina e della Corte Suprema di Cassazione, già sotto la vigenza della L. n. 413 del 1991.

3. il ricorso incidentale, in punto di omessa pronuncia su questione relativa ad un asserito giudicato esterno formatosi in relazione alle separate impugnazioni di analoghe istanze di rimborso proposte da altri germani M., è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza in ordine alle sentenze asseritamente passate in giudicato sia in quanto trattasi di questione assorbita e non esaminata dai giudici di appello.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso principale (assorbito il ricorso incidentale), va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo di contributo unificato pari a quello dovuto per norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA