Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10760 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 22/04/2021), n.10760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17483/2019 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’Avv.to Giovanbattista

Scordamaglia, con studio in Petilia Policastro Via Arringa 60;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procura Della Repubblica Di

Catanzaro;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2173/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza in data 12/12/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Catanzaro in ordine alle istanze avanzate da A.S. nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto era stato malmenato ed aveva subito persecuzioni dal gruppo terroristico facente capo al partito (OMISSIS) che pretendeva da lui somme di denaro ed aveva ucciso anche suo fratello.

La Corte di Appello di Catanzaro in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito riteneva non attendibile la vicenda narrata e negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per omessa esposizione delle ragioni di diritto ed omessa valutazione dei documenti prodotti e delle prove documentali offerte da parte del Giudice Territoriale.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’analisi della situazione personale del ricorrente ritenendolo non credibile senza alcun valido motivo nonostante il circostanziato racconto reso, venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’esistenza di un pericolo di danno grave alla vita o alla persona derivante da tortura o trattamento inumano o degradante.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Catanzaro non ha riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso non merita accoglimento.

In ordine al primo motivo di ricorso occorre chiarire che non si verte nella denunciata ipotesi di omessa valutazione di documenti “decisivi” da parte dei giudici del merito, che, al contrario, hanno tenuto in considerazione la documentazione prodotta dal richiedente asilo, ritenendo la stessa non rilevante, oltre che dubitare della genuinità della stessa indicandone le ragioni ed evidenziandone il contrasto con la stesse dichiarazioni rese dal richiedente.

Nè può ritenersi la doglianza autosufficiente, e ciò nel senso che il ricorrente non ha in alcun modo specificato quale sia il profilo di decisività della documentazione allegata e non considerata dal giudicante, il quale – al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente – adeguatamente argomentato in ordine al profilo della non credibilità, intrinseca del racconto del richiedente.

In riferimento al secondo motivo di ricorso occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, “non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda” (Cass. ord. 26921/2017).

Alla luce di quanto sopra appare evidente che il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano ” considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. C) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. E). La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5 non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile e fantasioso anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3 sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

In relazione al terzo motivo, con particolare riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria sussumibile nella previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B, va rilevato che esso e infondato in quanto il giudice territoriale ha escluso la protezione sussidiaria perchè ha ritenuto non credibile il racconto.

In relazione al quarto motivo in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria il motivo si rileva inammissibile in quanto censura l’accertamento di merito compiuto in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente: il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine ufficiosa dalla Corte di merito (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.

Quanto poi al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo e dell’avvenuta integrazione dello straniero in Italia esso può essere valorizzato non come fattore esclusivo bensì come presupposto della protezione umanitaria e come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa, alla luce della disciplina antecedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 13 convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132, non applicabile alla fattispecie non avendo tale normativa efficacia retroattiva secondo l’orientamento recentemente espresso da questa Corte (Cass.19/2/2019 n. 4890).

Il ricorso proposto deve pertanto essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater ove dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima della Corte di Cassazione, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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