Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10760 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 16/05/2011), n.10760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 122/22/06, depositata il 23 agosto 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 122/22/06, depositata il 23 agosto 2006, che, rigettando l’appello dell’amministrazione, ha riconosciuto ad A. B., stilista, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., con il quale l’amministrazione ricorrente censura la sentenza, sotto il profilo del vizio di motivazione, in ordine all’accertamento dell’insussistenza dell’autonoma organizzazione.

In ordine ai periodi di imposta dal 1998 al 2000, la ratio decidendi della pronuncia impugnata è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di Lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

La decisione impugnata, contenente per i detti periodi d’imposta un inequivoco accertamento dell’insussistenza di autonoma organizzazione, che non è oggetto di adeguata censura, è invece contraddittoriamente motivata sul punto per il periodo d’imposta 2001, in quanto, pur rilevando che il contribuente “solo nell’anno 2001 ha sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato per L. 20 milioni”, afferma che “l’utilizzo di lavoro dipendente non con carattere di continuità non rappresenta certo un indice della sussistenza”, ed incorre così nel vizio denunciato.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto appare, entro i limiti indicati, manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in i camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto in relazione all’annualità 2001, mentre deve essere rigettato in relazione alle altre annualità, la sentenza deve essere cassata in relazione all’annualità 2001, e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso in relazione periodo d’imposta 2001, e lo rigetta per il resto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla parte del motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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