Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10760 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 01/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9601/2016 proposto da:

R.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI RAIMONDO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

MANCINI;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE già COMUNE DI ROMA (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Commissario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso l’Avvocatura

Capitolina, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO ROSSI e

ANTONIO CIAVARELLA;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 5394/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, nei cui confronti, si è costituito l’ente impositore con controricorso, la parte ricorrente impugnava la sentenza del CTR del Lazio, relativamente a tre avvisi d’accertamento in rettifica, in materia d’ICI per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, denunciando il vizio di violazione di legge, in particolare del D.L. n. 16 del 1993, art. 2 comma 5, con riferimento al vincolo storico – artistico diretto (art. 3) e indiretto (art. 21) di cui alla L. n. 1089 del 1939, in quanto le norme asseritamente violate di cui alla rubrica si riferirebbero non solo agli immobili soggetti al vincolo, ma anche alle loro pertinenze di cui agli artt. 817 e 818 c.c., tra cui andrebbe ricompreso l’immobile della ricorrente, rispetto agli immobili limitrofi di particolare valore artistico (quand’anche appartenenti a soggetti diversi e suscettibili di formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici), anche se sottoposti a vincolo della L. n. 1089 del 1939, ex art. 4 (beni appartenenti a enti pubblici o altre persone giuridiche private senza fine di lucro).

I motivi di censura sono infondati.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’agevolazione prevista da D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, per gli immobili qualificati d’interesse storico-artistico, trova la sua “ratio” nella necessità di contemperare l’entità del tributo con le ingenti spese che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili stessi; essa, pertanto, è applicabile esclusivamente agli immobili sottoposti al vincolo diretto di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, richiamato dall’art. 2, comma 5, cit., e, trattandosi di norma di stretta interpretazione, non può essere estesa a quelli sottoposti al vincolo indiretto di cui all’art. 21 della medesima legge, genericamente apposto a salvaguardia di altri beni. Ne deriva che l’unità immobiliare (appartamento) compresa in un fabbricato costruito su un’area già sottoposta – essa sola – a vincolo archeologico a norma della L. n. 1089 del 1939, art. 3 (in ragione della esistenza nel sottosuolo di vestigia di un antico insediamento) non possa fruire dell’agevolazione suddetta” (Cass. n. 19226/12, 25703/08, Cass. sez. un. 5518/11, 10084/14).

Nel caso di specie, l’immobile in contestazione, pur essendo soggetto a vincolo storico-artistico, non rientra, tuttavia, nella tipologia di vincolo per il quale la normativa asseritamente violata contempla l’agevolazione fiscale, che in quanto norma di stretta interpretazione (per il rispetto del principio della capacità contributiva), non può essere suscettibile di applicazione estensive, come opinato dalla contribuente, infatti, il D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, prevede l’agevolazione nella determinazione della base imponibile ICI solo per gli immobili sottoposti al vincolo, di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 3; mentre, dell’asserito vincolo di pertinenzialità con gli immobili a rispetto dei quali, quello della contribuente sarebbe assoggettato, è una questione di fatto e nuova che non risulta dalla sentenza impugnata nè dalle difese della ricorrente, nè la ricorrente deduce di averla trattata nei precedenti gradi di giudizio. Infine, la presente vicenda, non rientra nella sfera d’efficacia della sentenza della Corte Costituzionale n. 345/03 (citata dalla ricorrente alla p. 7 del ricorso), ed, in ogni caso, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 cit. in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore, selezionare le fattispecie meritevoli di un trattamento fiscale differenziato, senza che nella vicenda si possa ravvisare la violazione di principi costituzionali rilevanti e di pari grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la contribuente a pagare a Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, le spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% di spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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