Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1076 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. I, 21/01/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 21/01/2010), n.1076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M. – domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. MARRA

Alfonso Luigi, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale e’ rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 28

febbraio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

27 10.2009 dal Consigliere dott. SALVATO Luigi;

letta la richiesta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.M. adiva la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio proposto innanzi al Pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro il 20.7.1994, definito con sentenza del 18.1.1995, appellata il 31.3.1995, appello deciso il 6.11.2003.

La Corte d’appello, con decreto del 28 febbraio 2006, fissato in anni quattro e mesi sei il termine di durata ragionevole del giudizio presupposto nei due gradi, in considerazione della modestia della pretesa oggetto del giudizio presupposto e del fatto che non tocca beni fondamentali, liquidava a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale complessivi, per il periodo di irragionevole durata fissato in anni quatto, Euro 500,00, con il favore delle spese.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso la V., affidato a sette motivi; ha resistito con controricorso il Ministero della giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i motivi dal 1 al 6 e’ denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, e dell’art. 6, par.

1 CEDU), nonche’ della giurisprudenza della Corte di Strasburgo di questa Corte e difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

art. 132 c.p.c.) e, in buona sostanza, sono poste le seguenti questioni:

il parametro di durata ragionevole del giudizio, fissato dalla giurisprudenza in due anni per il primo grado, un anno e mezzo per il secondo ed un anno per la fase di legittimita’, non sarebbe applicabile al processo del lavoro per il quale andrebbe fissato in 6 mesi (primo motivo);

il danno non patrimoniale e’ in re ipsa (sono richiamate alcune sentenze di questa Corte) ed il parametro fissato dalla Corte EDU, oscillante tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00, per ogni anno di durata, non di ritardo, e’ vincolante per il giudice nazionale ed il danno non puo’ essere escluso in considerazione della modestia della pretesa, mentre nelle cause di lavoro e previdenza, va liquidato un bonus di Euro 2,000,00 (secondo, terzo, quarto e sesto motivo);

la CEDU e la giurisprudenza della Corte EDU sono vincolanti per il giudice italiano (secondo motivo e sostanzialmente tutti i mezzi, richiamando sentenze della Corte europea e di questa Corte).

Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6, par. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, delle tariffe professionali, degli artt. 91, 92, 112 e 132 c.p.c., nonche’ difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio.

In sintesi, il ricorrente deduce che la liquidazione errata delle spese incide sul diritto della parte e dell’avvocato. Nella specie dovrebbero essere applicate le tariffe per il giudizio innanzi alla Corte EDU e, comunque, non la tariffa concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, poiche’ questa Corte, in alcune sentenze (richiamate) avrebbe escluso che quello in esame sia riconducibile a detta categoria di procedimenti.

2.- I primi sei motivi, da esaminare congiuntamente, perche’ giuridicamente e logicamente connessi, sono in parte manifestamente fondati e vanno accolti per quanto di ragione, nei termini e nei limiti di seguito precisati.

I mezzi sono formulati reiterando piu’ volte gli stessi argomenti e, in buona sostanza, pongono questioni concernenti:

a) il vincolo derivante dalla CEDU e dalle sentenze della Corte EDU;

b) l’individuazione del termine di ragionevole durata del processo;

c) l’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale.

Sulla prima questione, va osservato che il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (Cass. S.U. n. 1338 del 2004).

Qualora cio’ non sia possibile, ovvero egli dubiti della compatibilita’ della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimita’ costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Relativamente alla seconda questione, e’ manifestamente erronea la tesi dell’istante, nella parte in cui prospetta la possibilita’ di stabilire un termine di durata del giudizio rigido e predeterminato.

La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone, infatti, che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005; n. 21391 del 2005).

In tal senso e’ orientata anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla quale occorre avere riguardo (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98) e che ha stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimita’.

Ed e’ questo parametro che va osservato, dal quale e’ tuttavia possibile discostarsi, purche’ in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, cfr. le sentenze sopra richiamate).

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, al quale va data continuita’, la precettivita’, per il giudice nazionale, della giurisprudenza della Corte EDU non concerne il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo per l’equa riparazione, essendo per il primo vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), il quale stabilisce una modalita’ di calcolo che non incide sulla complessiva attitudine di detta legge ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (per tutte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 11566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

Relativamente alla misura dell’equa riparazione, i criteri di determinazione del quantum applicati dalla Corte europea, che ha fissato un parametro tendenziale di Euro 1.000,00/Euro 1.500,00 per anno, non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale puo’ tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (per tutte, Cass. n. 4572 e n. 3515 del 2009; n. 1630 del 2006), purche’ motivate e non irragionevoli (a quelle da ultimo richiamate, aggiungi Cass., n. 6039 del 2009; n. 6898 del 2008).

Peraltro, anche alla luce della piu’ recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di fare apprezzare la peculiare rilevanza di detto danno, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva del medesimo e non indebitamente lucrativa, tenuto conto di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtu’ degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Infine, va escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere una ulteriore somma, arbitrariamente indicata in una data entita’, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia (in particolare, nel caso di cause di lavoro o di previdenza).

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il c.d. bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, cio’ non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, e’ probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008), rientrando la relativa valutazione nella ponderazione del giudice del merito e, se questi non si pronuncia sul punto, cio’ sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 18012 del 2008).

In applicazione di siffatti principi, le censure sono manifestamente infondate nella parte relativa alla fissazione del termine di durata ragionevole, stabilito in anni 4 e mesi 6 per due gradi, quindi, nell’osservanza della giurisprudenza europea.

Le censure sono, invece, manifestamente fondate, nella parte in cui la Corte del merito ha liquidato per il danno non patrimoniale Euro 500,00, richiamando la modestia della pretesa e la circostanza che la controversia non toccava i beni fondamentali della vita. La prima argomentazione permetteva, infatti, di fissarla, in Euro 750,00 per anno di ritardo, risultando altrimenti disatteso lo standard minimo annuo fissato dalla Corte europea.

Entro questi limiti i mezzi meritano accoglimento.

In relazione alle censure accolte, cassato il decreto – con conseguente assorbimento del restante motivo concernente la liquidazione delle spese del giudizio, dovendo comunque esserne effettuata la riliquidazione – la causa puo’ essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, in applicazione degli standard della Corte EDU, ritenuto il periodo di irragionevole durata del giudizio in anni 4, come stabilito dalla Corte d’appello, ed individuato, in applicazione dello standard minimo sopra indicato – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius, anche in riferimento al citato bonus (gli argomenti della parte si risolvono nella prospettazione di argomenti stereotipati e standardizzati che in nessun modo danno conto degli elementi concreti, gia’ sottoposti al giudice del merito, in grado di evidenziare la particolare rilevanza del giudizio e la ricorrenza dei presupposti per la liquidazione di una somma piu’ elevata, dunque, inidonei ad evidenziare vizi della motivazione censurabili in questa sede.) – nella somma di Euro 750,00 e di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, rispettivamente per il primo triennio eccedente la durata ragionevole e per il periodo successivo, il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale, va riconosciuta alla ricorrente la somma di Euro 3.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente, con attribuzione al difensore antistatario, quanto al giudizio di merito e per la meta’ quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione, nei termini precisati in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 3.250,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre alle spese processuali – per la meta’, quanto alla presente fase, compensandosi la restante parte – distratte in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 923,00 (di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari) e, quanto al giudizio di legittimita’, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Dispone che la Cancelleria provveda alle comunicazioni della L. n. 89 del 2001, art. 5.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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