Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1076 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 20/01/2020), n.1076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8471-2018 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SAS E DEI. SOCIO P. A., in

persona del suo curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA BULDO,

presso C/O M&M CONSULTING SRL, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIERO DE MARTINO;

– ricorrente –

contro

BNP PARIBAS S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e

per essa quale mandataria la “BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETA’

CONSORTILE PER AZIONI”, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

SAN VALENTINO, 21, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

CARBONETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI ADINOLFI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 1133/2015 del TRIBUNALE di NOCERA

INFERIORE, depositato il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione del decreto del Tribunale di Nocera Inferiore del 5 febbraio 2018, il quale ha accolto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.a.s., proposta dalla banca concedente il mutuo fondiario, la quale lamentava la mancata ammissione in privilegio del credito vantato in ragione di mutui fondiari, nonchè per il credito degli interessi e spese della procedura esecutiva;

– che si difende la banca intimata con controricorso;

– che la ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

RITENUTO

– che il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2744 c.c., perchè il tribunale avrebbe dovuto valutare la legittimità dell’intera operazione di finanziamento, non limitandosi ad una interpretazione solo formale della norma;

– che il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dei “principi,generali in tema di legittimità della “garania ipotecaria” e la violazione del principio della par conditio creditorum, perchè il tribunale ha rilevato anomalie dell’operazione, ma non ha sanzionato la banca, mancando di seguire l’orientamento di legittimità che, in tali casi, reputa la concessione di garanzia soggetta a revocatoria fallimentare, invece dal collegio ritenuta legittima, pur essendo stata concessa al solo fine di finanziare una società già in crisi;

– che i due motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono manifestamente infondati;

– che, invero, il tribunale ha disatteso l’eccezione del fallimento circa la concessione della garanzia ipotecaria in violazione del divieto di patto commissorio, con conseguente nullità della medesima ai sensi dell’art. 2744 c.c., perchè ha accertato, in punto di fatto, l’assenza della conclusione di un patto di trasferimento automatico del bene in favore del creditore, prevedendo la pattuita garanzia reale soltanto la legittima possibilità di esecuzione sui beni in presenza di inadempimento, come in effetti avvenuto; onde, in presenza dei relativi presupposti, l’atto avrebbe, semmai, potuto essere soggetto all’azione revocatoria, eccezione tuttavia non proposta dal fallimento;

– che, dunque, i due motivi non censurano la decisione impugnata, laddove, in punto di fatto, essa ha accertato l’assenza della pattuizione di trasferimento diretto del bene in caso di inadempimento, ma inconcludentemente lamentano che una diversa lettura dei fatti avrebbe dovuto dare il tribunale, in presenza di una interpretazione “non formale” della norma: senza, tuttavia, indicare quale canone interpretativo artt. 1362 c.c. e s.s. sarebbe stato violato, sotto tale

profilo dunque palesandosi il motivo addirittura inammissibile;

– che è del pari incongruo il secondo motivo, dato che non contesta affatto la mancata proposizione di un’eccezione di c.d. revocatoria incidentale, ma si limita a generici richiami a principi generali, onde, al riguardo, anche questo motivo è inammissibile; ed invero, la ricorrente menziona l’orientamento di questa Corte, qui inconferente, secondo cui è revocabile, ai sensi dell’art. 67 L.f., l’ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente (la ricorrente cita la non massimata Cass. 13 aprile 2016, n. 7321; ma, per il principio, non rilevante però nella specie, si vedano Cass. 28 luglio 2017, n. 18744; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3955; Cass. 27 novembre 2013, n. 26504);

– che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in Euro 7.200,00, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 gennaio 2020

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