Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1076 del 20/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1076 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Detrazione Modi
Notifica
sanatoria.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
COMPUTER SERVICE SRL con sede a Morcone, in persona del
legale rappresentante pro tempore,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.189/28/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 28, in data
31.05.2010, depositata il 28 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
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Data pubblicazione: 20/01/2014
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23641/2011 è stata
l
– E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.189/28/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli,
Sezione n.28, il 31.05.2010 e DEPOSITATA il 28.06.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello,
proposto dall’Agenzia Entrate, confermando la decisione
di primo grado, che aveva annullato la cartella di
pagamento, relativa ad IVA ed IRPEG dell’anno 2003.
2 – L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione
sulla base di due mezzi.
3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La decisione in questa sede impugnata, ha respinto
l’appello, proposto della contribuente, opinando che
la decisione di primo grado meritasse conferma, tenuto
conto del fatto che dalla documentazione in atti si
evinceva la sussistenza del credito d’imposta
utilizzato e rilevando, sotto altro aspetto, che nella
cartella era omessa l’indicazione di alcuni elementi
essenziali(codice fiscale, data esecutività del ruolo,
indicazione atto previo) che ne inficiavano la
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depositata in cancelleria la seguente relazione:
motivazione.
5 – Le questioni poste dal ricorso, sembra, possano
essere esaminate e decise sulla base di principi,
espressi in pregresse pronunce dei Giudici di
E’ stato, in vero, affermato che “In tema di I.V.A.,
secondo l’art. 37, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, le dichiarazioni annuali presentate
con un ritardo superiore ai trenta giorni dalla
scadenza del relativo termine devono considerarsi a
tutti gli effetti omesse, senza alcuna possibilita’ di
sanatoria,
con conseguente perdita del diritto del
contribuente alle detrazioni d’imposta”
(Cass. n.
17158/2005, n. 14903/2001, n. 14505/2001).
E’ stato, pure, puntualizzato che “In
tema
di
imposta sul valore aggiunto, il contribuente che, pure
avendo computato le detrazioni per i mesi di
competenza, abbia omesso di computarle nella
dichiarazione annuale, perde il diritto a dette
detrazioni, ai sensi dell’art. 28, comma quarto, del
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fermo il diritto al
eccedenza,
rimborso di quanto versato in
applicazione
30,
dell’art.
comma
in
secondo, del
citato d.P.R.. (Cass. n.21947/2007, n. 1823/2001).
E’ stato, altresì, deciso che “Il
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difetto
di
legittimità.
motivazione
della
cartella esattoriale, che faccia
rinvio ad altro atto costituente il presupposto
dell’imposizione senza indicarne i relativi
estremi di notificazione o di pubblicazione, non
allorche’
la
cartella sia stata impugnata dal
contribuente il quale abbia dimostrato in tal
modo di avere piena conoscenza dei presupposti
dell’imposizione, per averli puntualmente contestati,
ma abbia omesso di allegare e specificamente provare
quale sia stato in concreto il pregiudizio che il
vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di
difesa” (Cass. SS.UU. n.11722/2010).
6) Data la delineata realtà processuale, sulla base dei
richiamati principi, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide,
il ricorso va accolto,
per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
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puo’ condurre alla dichiarazione di nullita’,
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Campania,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013
Il Pr idente
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del