Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1076 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1076 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 11968-2014 proposto da:
SESSA FABIO, Attivamente domiciliato RONIA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
IS•rÌTXFT 6 iu:;d1)P , 1,)1ur-L-, (1

Nniuo

– ricorrente contro
NIINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 17/01/2018

avverso la sentenza n. 495/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 7/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

che, con sentenza del 7 novembre 2013, la Corte di Appello di
Milano

ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di

lavoro intercorsi fra Fabio Sessa – quale docente

con il Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ha respinto la
domanda di risarcimento del danno e di riconoscimento della anzianità
di servizio ai fini della equiparazione stipendiale ai docenti assunti a
tempo indeterminato;

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Sessa
affidato a sette motivi;

che il MIUR da depositato atto di costituzione;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

semplificata;

CONSIDERATO
che:
– con i motivi dal primo al terzo e dal quinto al settimo si denunciano
varie violazione di legge evidenziandosi che le argomentazioni
dell’impugnata sentenza sono in contrasto con la giurisprudenza
comunitaria dovendo la normativa di cui al d.lgs. n. 368/2001 cit.
trovare applicazione a tutti i rapporti di lavoro non solo del settore
privato ma anche in quello pubblico — incluso il comparto scuola- in
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RILEVATO

assenza di deroghe previste da norme speciali ragion per cui in caso di
illegittima reiterazione di contratti a termine deve applicarsi la sanzione
della conversione del rapporto a tempo determinato in un rapporto a
tempo indeterminato oltre che la condanna dell’amministrazione alla
indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010; con il quarto

(così interpretatk iì le argomentazioni di cui al motivo) in quanto la
Corte di Appello aveva negato il riconoscimento del diritto ad una
piena anzianità di servizio pur non essendovi ragioni obiettive che
potessero escluderne l’applicazione, atteso che a parità di mansioni
doveva attuarsi un adeguamento stipendiale parametrato all’anzianità di
servizio prestata, non. potendo la natura temporanea del rapporto di
lavoro giustificare trattamenti differenziati;
che le questioni oggetto dei motivi dal primo al terzo e dal quinto al
settimo sono già state scrutinate da questa Corte nelle decisioni del
2016 nn. da 22552 a 22557, 23534, 23535 e da numerose altre
successive, in relazione a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a
qucffla in esame ed ai principi affermati in dette pronunce va data
continuità e va, pertanto, ribadito che:

“La disciplina del reclutamento del personale a termine del

settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata
abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza
dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce
un connotato di specialità.
– B. “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione
della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata
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motivo viene dedotta violazione del principio di non discriminazione

in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il
personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario,
per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno
scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non

– C.

sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.

lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
– D.

Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai

sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale
docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro
la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata,

effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura
di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto,
relativamente 11 personale docente, sia nel caso di concreta
assegnazione del posto di ruolo sia in ‘quello in cui vi sia certezza di
fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico
impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109
dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015.
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continuativa, superiore a trentasei mesi”.

- E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e
prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,
tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano

misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a
sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della
violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai
docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso
l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
– F.

Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima

dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente
con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed
amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili
entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi
affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 ,
che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di
domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli
esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere
di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non
beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata
sentenza.
– G.

Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine

stipulati ai sensi dell’ art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi
precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al
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prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata

risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella
già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
– I-I. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai
posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le
supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi

del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a
siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione
ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;
che nel caso in esame non è configurabile alcuna abusiva reiterazione
dei contratti a termine in quanto pare evincersi dalle pur scarne
indicazioni contenute tanto nella sentenza impugnata quanto nel
ricorso per cassazione che si è trattato esclusivamente di assunzioni a
termine su posti di “organico di diritto di durata non superiore a
trentasei mesi (non avendo il ricorrente specificamente dedotto che
detto termine sia stato superato limitandosi ad una generica
affermazione di non brevità o temporaneità e senza alcun distinguo tra
una posizione e l’altra) ovvero di assunzioni su posti di organico di
fatto, per coprire posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si
rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l’aumento
imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui
pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l’aumento del
numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere
logistico e neppure le ricorrenti hanno, d’altra parte mai dedotto o
allegato — se non con apodittica e generica affermazione – che vi sia
stato, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico
di fatto, un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione
delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti
e delle concrete esigenze del servizio né tampoco ha allegato
Ric. 2014 n. 11968 sez. ML – ud. 21-11-2017
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dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto

circostanze concrete (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo
stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra) che consentissero di
ritenere permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di
fatto disponibili;

che, invece, la censura di cui al quarto motivo è fondata in quanto la

retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn.
22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che «nel settore
scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. »,

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
,

‘comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine

apposto al contratto;

che, alla luce di quanto esposto, in parziale dissenso dalla proposta
del relatore, va accolto il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri,
Ric. 2014 n. 11968 sez. ML – ud. 21-11-2017
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sentenza impugnata, nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini

l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con
rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione che
deciderà in ossequio ai summenzionati principi e provvederà anche in
ordine alle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte
di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
Il Presidente

La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa

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