Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10759 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10759
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Ravenna Entrate s.p.a.,in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Sestio Calvino n. 33 presso lo
studio dell’avv. Cannas Luciana, dalla quale è rapp.ta e difesa,
giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
G.C. e G.A., elett.te dom.ti in Roma, alla
via degli Scipioni n. 8 presso lo studio dell’avv. Crisci, dal quale
sono rapp.ti e difesi, unitamente all’avv. Raoul Pezzi, giusta
procura in atti;
– controricorrenti –
Per la cassazione della sentenza della CTR della Emilia e Romagna n.
69 del 5/1/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 24/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. SORRENTINO Federico che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da contro Ravenna Entrate s.p.a. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Ravenna Entrate in carenza di abilitazione alla assistenza tecnica. Il ricorso proposto dalla Ravenna Entrate si articola in unico motivo. Resistono con controricorso i contribuenti. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 24/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti hanno depositato memorie; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2. LA CTR avrebbe violato tali norme sia nel ritenere il procuratore speciale dell’appellante privo di abilitazione sia nel non concedere alla parte un termine per munirsi di difensore.
La censura è infondata sia in considerazione del disposto dell’art. 12 cit. secondo il quale i ragionieri sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie se iscritti nei relativi albi professionali, sia del principio (Sez. 5, Sentenza n. 8778 del 04/04/2008) secondo cui l’obbligo del giudice tributario di fissare a contribuente che ne sia privo un termine per la nomina di un difensore (così come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000) trova applicazione solo nell’ipotesi in cui il contribuente che sia “ab initio” sfornito di un difensore nel ricorso introduttivo, ma non già nella diversa ipotesi in cui il mandato al difensore sussista, ma sia affetto da un vizio, anche sopravvenuto. Tale è la situazione in esame in cui, come leggesi nella sentenza impugnata, il procuratore speciale dell’appellante ha dichiarato di non essere più dipendente del Comune e di non essere iscritto ad alcun albo professionale.
Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria, con rigetto del ricorso.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010