Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10759 del 03/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 01/02/2017, dep.03/05/2017), n. 10759
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9595/2016 proposto da:
GRUPPO BASSO SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente del
consiglio di amministrazione e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio LUDOVICI &
PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO GIORDANO e
ROBERTO CUSIMANO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del
Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ELISABETTA ANGELA BELLOTTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4425/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 14/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Don. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dell’Ici 2008. La società contribuente ha eccepito l’omessa indicazione degli elementi di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, l’omessa descrizione del procedimento di valutazione delle aree oggetto d’accertamento, ed ha censurato anche che tale accertamento si sia basato esclusivamente sui valori medi, riferiti al 2008 determinati con una Delib. di giunta, senza tenere conto della valutazione dei terreni, effettuata dalla società contribuente (anche a mezzo di perizia).
La CTP rigettava il ricorso e la sentenza veniva confermata dalla CTR.
Propone ricorso il Gruppo Basso SpA sulla base di due motivi illustrati da memoria, illustrati da memoria, mentre l’ente impositore si è costituito con controricorso.
La società contribuente denuncia, nei due motivi di censura che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, da una parte, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dall’altra, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici d’appello avrebbero travisato le risultanze processuali, ritenendo che la perizia di stima di parte non fosse idonea a superare i valori medi stabiliti dal comune ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 e art. 59, comma 1, lett. g), anche perchè tale perizia era discordante se rapportata ai valori riferiti alla media dei dati desunti dalle pubblicazioni specializzate del settore.
L’articolata censura è, in via preliminare, inammissibile, perchè non autosufficiente, in quanto la società ricorrente, non ha dedotto se e dove l’oggetto della convenzione urbanistica del 27 maggio 2008 e della transazione del 31 ottobre 2012 si sarebbe dovuto applicare anche alla vicenda oggetto del presente giudizio, inoltre, la medesima ricorrente non ha fornito elementi di riscontro sulla base dei quali poter ritenere che le aree oggetto della predetta convenzione urbanistica del 27 maggio 2008 e della transazione del 31 ottobre 2012 avessero le stesse caratteristiche e qualità di quelle oggetto d’imposizione nel presente giudizio. In ogni caso, non sussiste, l’omesso esame denunciato, in quanto la parte richiede, sostanzialmente un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie (Cass. ord. n. 91/14, sez. un. n. 24148/13, ord. n. 3370/12), non consentito nel presente giudizio di legittimità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna la società contribuente a pagare al Comune di Peschiera Borromeo, in persona del Sindaco pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017