Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10757 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. II, 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28004/05) proposto da:

C.F. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli

Avv.ti PALMERI Alfonso e Giancarlo Grandinetti ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Ferdinando Barucco, in Roma,

piazza Cavour, n. 17;

– ricorrente –

contro

CA.Lu. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

dall’avv. Carratelli Alfredo ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla XX Settembre, n. 4, presso lo studio dell’Avv. Alfredo Mirabetli

Centurione;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 512/2005,

depositata l’8 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto al collegio

accertarsi il passaggio in giudicato della sentenza n. 757 del 2008

del Tribunale di Paola (prodotta nell’interesse del ricorrente) e, in

subordine, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che non è stato possibile notificare l’avviso ex art. 377 c.p.c. al procuratore domiciliatario del controricorrente, essendo risultato deceduto (come da attestazione emergente dalla relata di notifica), senza che si sia provveduto, in difetto di altra elezione di domicilio, alla rinnovazione della notificazione di detto avviso alla parte personalmente;

considerato, altresì, che con istanza depositata nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., il difensore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul presupposto della formazione del giudicato in ordine alla sentenza del Tribunale di Paola n. 757/2008 (allegata all’istanza medesima) intervenuta tra le parti e relativa alla scrittura privata oggetto del ricorso per cassazione, senza, però, che risulti provata, con idonea attestazione della competente cancelleria, la circostanza del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;

ritenuto, pertanto, che occorre fissare nuova udienza di discussione per procedere all’indicato incombente di cancelleria e per consentire al difensore del ricorrente di offrire idonea prova del passaggio in giudicato della richiamata sentenza del Tribunale di Paola.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notificazione dell’avviso di fissazione della nuova udienza di discussione al controricorrente personalmente ed assegna il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, al difensore del ricorrente per l’allegazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza intervenuta “inter partes” del Tribunale di Paola n. 757 del 2008.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA